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teggiamento, ex art. 444 c.p.p., che risulta sufficiente ad integrare il presupposto per l’azione di
risarcimento del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione.
La rilevanza e la gravità del danno sono proporzionali all’importanza del ruolo svolto
dall’autore dell’illecito.
5.5.2. Appropriazione indebita di beni ed altre utilità pubbliche
Oltre che i fenomeni di corruzione e concussione, è allo stesso modo diffusa
l’appropriazione di somme di denaro o di altre utilità di proprietà della pubblica amministrazio-
ne da parte di dipendenti che ne abbiano la disponibilità. A tal proposito, si è assistito al caso
del tesoriere di ente locale o dell’impiegato di società concessionaria per la riscossione dei tribu-
ti locali che si appropri delle somme versate dai contribuenti. Ancora, si è assistito
all’appropriazione di materiale di cancelleria da parte dei dipendenti di un ufficio e all’utilizzo
smodato del telefono, del telefax o di Internet per la soddisfazione di interessi personali che,
come ricordato più volte dalla Corte di Cassazione, può assumere profili di illiceità penale .
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5.5.3. Altri reati
È possibile fare moltissimi altri esempi di comportamenti penalmente rilevanti che hanno
avuto come conseguenza anche una condanna, in sede contabile, dell’autore per danno
all’immagine.
In un caso la Corte dei Conti ha riconosciuto la responsabilità di un soggetto che aveva
svolto con continuità attività di docenza presso alcune scuole superiori statali sulla base di un
diploma di laurea risultato falso .
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In un’altra ipotesi i giudici contabili hanno condannato alcuni agenti della Polizia di Stato
per il fatto di essersi resi complici del pestaggio di alcuni giovani in concorso con i buttafuori di
una discoteca .
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Altro caso che capita con una certa frequenza consiste nell’indebita rivelazione di segreti
d’ufficio da parte di funzionari pubblici che ne abbiano notizia proprio in ragione della funzio-
ne ricoperta. Secondo i giudici contabili questo comportamento, soprattutto se ripetitivo, è in
grado di danneggiare gravemente l’immagine e il prestigio dell’amministrazione. Ne è esempio
152 Dal punto di vista giuridico questo genere di condotte rientrano generalmente nel reato di peculato, previsto
dall’art. 314 c.p., in base al quale il pubblico ufficiale che si appropri di somme di denaro o di altro genere di
utilità delle quali si trovi ad avere la disponibilità per ragioni d’ufficio può essere condannato alla pena della
reclusione da tre a dieci anni.
153 Corte dei Conti, Sardegna, sezione giurisdizionale, sentenza n. 42 del 6 febbraio 1999.
154 Corte dei Conti, Lazio, sezione giurisdizionale, sentenza n. 321 del 31 gennaio 2002.
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