Page 103 - Quaderno 2017-8
P. 103
integrano la lesione ma ne indicano la dimensione . In particolare la percezione di una tangen-
147
te compromette di per sé il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Il fatto che il fe-
nomeno tangentizio sia noto agli addetti all’ufficio o anche agli operatori del settore interessato
o ad altri ancora, per effetto dello svolgimento di indagini e di processi pubblici o, infine,
all’intera collettività, per l’effetto divulgativo dei mezzi d’informazione sono indici della dimen-
sione via via maggiore che il medesimo evento lesivo può assumere a seconda delle circostan-
ze” .
148
Secondo il massimo organo della giustizia contabile, quindi, non si deve confondere il nu-
cleo patrimoniale del danno all’immagine, costituito dalla spesa necessaria al ripristino del bene
giuridico leso, con le spese effettivamente sostenute per il suo ripristino. Le Sezioni Riunite
hanno dato conto del fatto che le spese sostenute per il ripristino dell’immagine non esaurisco-
no l’identità economico-patrimoniale del danno, costituendo solo un criterio per la sua quantifi-
cazione, la quale può avvenire facendo riferimento oltre che ai costi già sostenuti per il ripristi-
no del prestigio, anche a quelli ancora da sostenersi. Del resto, quand’anche si dovessero indivi-
duare ed isolare costi specificatamente rivolti alla riparazione dell’immagine pubblica, non può
ritenersi che essi siano sufficienti al ripristino del bene giuridico leso, dipendendo esso da spese
molto più consistenti, articolate e trasversali, volte da un lato ad assicurare una adeguata reazio-
ne contro l’azione lesiva e il suo autore e dall’altro a intraprendere attività promozionali, anche
mediante apposite previsioni di bilancio, volte a rilanciare la fiducia e il prestigio dell’istituzione.
Si tratta, in altre parole, di spese che sono necessarie al ripristino e non alla mera riparazione del
bene violato e che, proprio per questo motivo, sfuggono alla determinazione precisa del loro
ammontare, così come risultano essere discrezionali anche le concrete modalità di ripristino,
decise dall’amministrazione danneggiata.
Tali principi, enunciati dalle Sezioni Riunite, sono stati mutuati anche dalla successiva giu-
risprudenza contabile, la quale ha asserito che il danno è costituito dalla lesione dell’immagine
dell’ente, conseguente ai fatti produttivi della lesione stessa, da non confondersi con le spese
necessarie al ripristino, le quali costituiscono solo uno dei possibili parametri della valutazione
equitativa del risarcimento. Sostenendo un’opinione diversa, infatti, si arriverebbe alla parados-
sale situazione per cui l’amministrazione, ancorché danneggiata, se sprovvista di adeguati fondi
147 La diffusione a mezzo stampa, sia locale sia nazionale, è parametro che influisce solo sulla valutazione
dell’ampiezza della lesione, ossia sulla valutazione del quantum del danno e non dell’an di quest’ultimo, stante
la riconduzione del danno all’immagine alla tipologia del danno-evento. In questo modo il risarcimento del
danno prescinde dalla circostanza che le condotte, produttive del danno, abbiano o meno trovato diffusione
sui mezzi di informazioni e, tanto meno, abbiano trovato risalto solo in sede locale.
148 Corte dei Conti, Sezioni Riunite, sentenza 10/QM/2003.
- 101 -

