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di bilancio da utilizzare per il ripristino del bene immagine, non potrebbe conseguire il risarci-
mento del nocumento sofferto, non essendo in condizione di offrire la prova degli esborsi so-
stenuti.
Importante è stata anche la pronuncia in relazione all’importo del danno a seguito di ri-
scossione di tangenti. Il supremo collegio, sul punto, ha sottolineato che l’importo erogato a ti-
tolo di tangente a un dipendente pubblico, se considerato in sé per sé, non riguarda direttamen-
te il danno all’immagine. Tale importo, infatti, dovrà essere considerato come un danno patri-
moniale subito dall’amministrazione (il cosiddetto danno da tangente, di cui abbiamo già parla-
to), risarcibile in via autonoma con apposita domanda giudiziale. Tuttavia, il solo fatto che il di-
pendente pubblico abbia percepito una tangente costituisce un fatto idoneo a causare una lesio-
ne all’immagine dell’amministrazione. Non è possibile affermare, in via generale ed astratta, che
all’erogazione di una tangente avente un dato importo corrisponda, infatti, una lesione
all’immagine proporzionale a tale ammontare. Così si esprimevano le Sezioni Riunite nel 2003:
“L’importo della tangente, isolatamente considerato, non può fondare una valida automatica
parametrazione per la quantificazione del danno, ma può concorrervi, unitamente ad altri ele-
menti propri della fattispecie, quali ad esempio il ruolo del percettore all’interno dell’apparato
pubblico. Così una modesta tangente percepita da un modesto funzionario rileverà molto meno
di una analoga percepita da un dipendente in posizione esponenziale o, peggio ancora, apicale.
Le esemplificazioni potrebbero continuare ma esse in realtà debbono ricavarsi, caso per caso, in
relazione alla peculiarità della singola fattispecie”.
5.4.2. Onere della prova del danno
A questo punto, si apre quindi il problema dell’onere della prova del danno.
Nelle prime sentenze dei giudici contabili in materia si è sostenuto che il danno
all’immagine dovesse essere dimostrato in modo specifico dall’ente interessato, sulla base dei
principi generali in tema dell’onere della prova contenuti nel codice civile. Il pregiudizio subito
dall’ente, infatti, non avrebbe mai potuto essere ritenuto in re ipsa nel solo fatto della commis-
sione dell’illecito penale da parte del pubblico dipendente, ma avrebbe dovuto essere dimostrata
anche la concreta deminutio patrimonii. Ai fini esemplificativi, si considerino le conseguenze della
diffusione della notizia dell’illecito attraverso i mezzi di comunicazione; in questo caso, ai fini
dell’esistenza del danno all’immagine, non era sufficiente la mera propagazione di voci relative a
un comportamento illegittimo del dipendente né il conseguente risalto sulla stampa, ma era ne-
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