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fessionale posseduta, la capacità di rappresentanza dell’ente, il dimensionamento territoriale del-

            lo stesso, l’ampiezza della diffusione e il risalto dato all’evento ”.
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                  Tra i criteri individuati dalla Corte dei Conti è stata contestualmente operata una distin-

            zione tra elementi oggettivi e soggettivi.

                  Tra i primi sono stati inseriti quelli della gravità dell’illecito, delle modalità della sua realiz-

            zazione, dell’eventuale carattere continuativo di quest’ultimo, dell’entità del vantaggio economi-
            co conseguito dall’autore dell’illecito, della capacità esponenziale degli interessi collettivi propria

            dell’ente colpito, delle sue dimensioni territoriali, della rilevanza delle funzioni esercitate dallo

            stesso, della rilevanza attribuita alla notizia dell’illecito, dell’amplificazione subita da questo.

                  Tra i secondi, invece, ritroviamo quelli relativi alla valutazione della posizione ricoperta
            dal soggetto  nell’amministrazione e dall’eventuale capacità  di quest’ultimo di  rappresentare

            l’ente all’esterno.

                  È stata altresì presa in considerazione una terza categoria di criteri, cosiddetti sociali, basa-
            ti sulle capacità esponenziali dell’ente interessato, sulle sue dimensioni territoriali, sulla rilevanza

            delle funzioni al medesimo assegnate, oltre che sull’ampiezza della diffusione e del risalto dato

            all’illecito . Proprio quest’ultimo fattore (il cosiddetto clamor fori) riveste un’importanza prima-
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            ria nella quantificazione materiale del danno in oggetto operata dal giudice .
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                  In ordine alla determinazione del danno, le Sezioni Riunite hanno offerto un importante
            contributo  per l’individuazione delle  sue  modalità:  “Oggi si  possono quindi indicare in via

            esemplificativa alcuni di tali parametri quali il rilievo e la delicatezza dell’attività svolta

            dall’amministrazione pubblica, la già  ricordata  posizione funzionale  dell’autore dell’illecito, le
            negative ricadute socio-economiche (il non poter più fare) sui componenti dell’amministrazione

            o sui soggetti da essa amministrati come quelle derivanti dalla presenza di un sistema concussi-

            vo idoneo a scoraggiare l’attività imprenditoriale, la diffusione, la gravità e la ripetitività dei fe-

            nomeni di mal amministrazione,  la significativa rilevante compromissione  dell’efficienza
            dell’apparato, la necessità di onerosi interventi correttivi, la negativa impressione suscitata dal

            fatto lesivo nell’opinione pubblica per effetto del clamor fori e/o della risonanza data dai mezzi di

            informazione di massa […]. Si noti sotto quest’ultimo aspetto che il clamore e la risonanza non



            144   Corte dei Conti, Umbria, sezione giurisdizionale, sentenza n. 361 del 27 agosto 2001.
            145   Corte dei Conti, Bolzano, sentenza n. 7 del 7 dicembre 2001. Conforme Corte dei Conti, Sezione I, sentenza
               n. 135 dell’11 marzo 2008.
            146   Ne è esempio la Corte dei Conti, sez. giur. Sardegna, sentenza n. 173 del 2 settembre 2014: “Qualora, in caso
               di concussione, l’Amministrazione abbia rimosso il dipendente dalle sue funzioni entro pochi giorni dalla no-
               tizia del reato, lo strepitus fori causativo di danno all’immagine è stato limitato e circoscritto; pertanto esso va
               quantificato equitativamente nella metà della somma illecitamente percepita dal dipendente”.

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