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cessario dimostrare che l’amministrazione avesse subito un effettivo danno patrimoniale, da
quantificare in base alla spesa necessaria per il ripristino del prestigio.
Tale concezione è stata ribaltata con la sentenza 10/2003 delle Sezioni Riunite nella quale
è stato ritenuto che la questione della prova del danno all’immagine dovesse andar risolta sulla
base di una valutazione di tipo preliminare, relativa alla tipologia delle conseguenze dannose
lamentate dall’ente colpito. In altre parole, secondo i giudici contabili, è ammissibile il ricorso
alle presunzioni, quali mezzo di prova idoneo a sostenere la domanda fin quando le conseguen-
ze negative che vengono fatte valere rimangano entro i limiti dell’id quod plerumque accidit. Di con-
seguenza, l’onere della controprova, per il convenuto che volesse lamentare la non esistenza del
danno, risulta particolarmente rigido. E, utilizzando sempre questo paradigma, è necessaria
adeguata prova da parte dell’amministrazione danneggiata ove questa rivendichi conseguenze
negative, ulteriori e specifiche.
Sulla base di questi principi si è dunque concluso che per la quantificazione del danno
all’immagine si possa far riferimento, oltre che alle spese già sostenute per il ripristino del pre-
stigio leso, anche a quelle che risultano ancora da sostenere (come già abbiamo visto nei para-
grafi precedenti). In quest’ultimo caso, la valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c. si
dovrà fondare su prove presuntive o indiziarie. A tal proposito, infatti, occorre tenere presente
la distinzione, operata dalla giurisprudenza, tra la prova dell’esistenza del danno (rimessa esclu-
sivamente al Procuratore contabile) e la prova del suo ammontare. In particolare, si è affermato
che “il problema della prova dell’esistenza e della patrimonialità di un danno all’immagine va di-
sancorato da quello della prova della specifica spesa sostenuta per ripristinare la stessa, anche
perché l’immagine dell’ente pubblico, a differenza di quella dei privati, va necessariamente ripri-
stinata e non semplicemente riparata, non consentendo in nessun modo di stabilirne esattamen-
te i costi e i tempi” .
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L’onere della prova delle spese sostenute dall’amministrazione per la reintegrazione del
danno, secondo le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, spetta all’attore, il quale deve provare
gli elementi di fatto addotti a sostegno della domanda, mentre il convenuto deve provare quelli
a sostegno delle proprie eccezioni. Il giudice contabile, da questo punto di vista, non ha un
marcato potere sindacatorio, in rispetto del principio del giusto processo ex art. 111 della Costi-
tuzione: “Solo prospettandone una ben minor portata rispetto al passato […], il potere sindaca-
torio funzionalizzato ai soli fini istruttori, correttamente utilizzato, non sembra discostarsi mol-
to da quei poteri che il codice di procedura civile intesta al giudice ai sensi degli articoli 118 e
149 Corte dei Conti, Umbria, sezione giurisdizionale, sentenza n. 498 del 19 ottobre 2002.
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