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Tutto ciò evidentemente a ragione della frequenza del richiamato fenomeno e della sua
capacità di incrinare fortemente il senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle Amministra-
zioni pubbliche.
Non sono tuttavia mancati tentavi giurisprudenziali di armonizzazione di tale tipo di illeci-
to con le disposizioni del lodo Bernardo, ritenendo che per il suo configurarsi fosse necessario
la condanna definitiva in sede penale per il reato di truffa .
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Ad ogni modo, la materia è stata innovata recentemente. Nella Gazzetta Ufficiale n. 149
del 28 giugno 2016 è stato, infatti, pubblicato il D.Lgs 116/2016, recante “Modifiche all’art. 55
quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. s) della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”. Allo stato della normativa
attuale, quindi, è previsto che in caso sia accertata la falsa attestazione della presenza in servizio
da parte dei pubblici dipendenti, ne è data notizia alla Procura della Corte dei Conti, per
l’esercizio dell’azione per danno all’immagine della Pubblica Amministrazione.
Ai fini del risarcimento del danno, infine, la denuncia al pubblico ministero e la segnala-
zione alla Corte dei Conti debbono avvenire entro quindici giorni dall’avvio del relativo proce-
dimento disciplinare. La quantificazione del danno è rimessa alla valutazione equitativa del giu-
dice, il quale deve tenere in considerazione la rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e
comunque non deve essere inferiore a sei mesi dell’ultimo stipendio in godimento.
162 Corte dei Conti, Trento, sezione giurisdizionale, sentenza n. 112 del 2012.
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