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Tutto ciò evidentemente a ragione della frequenza del richiamato fenomeno e della sua

            capacità di incrinare fortemente il senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle Amministra-
            zioni pubbliche.

                  Non sono tuttavia mancati tentavi giurisprudenziali di armonizzazione di tale tipo di illeci-

            to con le disposizioni del lodo Bernardo, ritenendo che per il suo configurarsi fosse necessario

            la condanna definitiva in sede penale per il reato di truffa .
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                  Ad ogni modo, la materia è stata innovata recentemente. Nella Gazzetta Ufficiale n. 149

            del 28 giugno 2016 è stato, infatti, pubblicato il D.Lgs 116/2016, recante “Modifiche all’art. 55

            quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. s) della

            legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”. Allo stato della normativa
            attuale, quindi, è previsto che in caso sia accertata la falsa attestazione della presenza in servizio

            da parte dei  pubblici  dipendenti, ne è data  notizia alla Procura della Corte dei Conti,  per

            l’esercizio dell’azione per danno all’immagine della Pubblica Amministrazione.
                  Ai fini del risarcimento del danno, infine, la denuncia al pubblico ministero e la segnala-

            zione alla Corte dei Conti debbono avvenire entro quindici giorni dall’avvio del relativo proce-

            dimento disciplinare. La quantificazione del danno è rimessa alla valutazione equitativa del giu-

            dice, il quale deve tenere in considerazione la rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e

            comunque non deve essere inferiore a sei mesi dell’ultimo stipendio in godimento.






































            162   Corte dei Conti, Trento, sezione giurisdizionale, sentenza n. 112 del 2012.

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