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CAPITOLO V:

               La responsabilità amministrativa e il danno all’immagine dell’Arma dei Carabinieri


                  Passiamo ora all’analisi della responsabilità amministrativa e del danno all’immagine

            dell’amministrazione militare, con particolare riferimento all’Arma dei Carabinieri.




            1.    La responsabilità amministrativa del militare



                  Per il personale non privatizzato (magistrati, avvocati dello Stato, forze armate e di polizia,
            carriere prefettizie e diplomatiche), per il quale il D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 è ancora vi-

            gente, trova applicazione la generale disciplina della L. 20/1994 sia in base alla generale portata

            della normativa, sia in virtù del richiamo operato dall’art. 23 del D.P.R. n. 3 cit. “alle leggi” (er-
            go anche quelle sopravvenute) in materia di responsabilità amministrativo-contabile.

                  Militari e forze di polizia, dunque, in termini di responsabilità amministrativa, non hanno

            uno statuto differenziato e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, come previsto

            dall’art. 52 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei Conti .
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                  La responsabilità amministrativa è quindi la stessa dei dipendenti civili dello Stato per ef-
            fetto del rinvio operato dalla disciplina di stato dei vari corpi.

                  Vi sono tuttavia, come avremo modo di vedere, molteplici ragioni per ritenere che non sia

            possibile una equiparazione disinvolta e priva di distinguo tra l’amministrazione militare e qual-
            siasi altro tipo di apparato amministrativo statale. Tanto che l’amministrazione militare è regola-

            ta da un ordinamento ulteriore e differenziato rispetto a quello statale, ossia l’ordinamento mili-

            tare stesso.

                  Possiamo quindi affermare che, anche per quanto concerne la responsabilità amministra-
            tiva, da un lato, sembra doversi escludere l’esistenza di una teoria unitaria (così come si può

            escludere l’esistenza di principi che regolino, in modo specifico e derogatorio, tale disciplina).







            163   Art. 52 T.U. 1214/1934: “I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli
               retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell’esercizio delle loro funzioni per azione
               o omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipen-
               dono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla
               contabilità generale dello Stato e da leggi speciali. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili
               tutto o parte del danno accertato o del valore perduto”.

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