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In secondo luogo, sotto il profilo dei contenuti, l’art. 6, con la peculiarità di individuare

            come destinatario il procuratore generale anziché il procuratore regionale, sembra correlare una
            necessaria attività di accertamento patrimoniale alla sentenza penale (anche non irrevocabile), al

            fine di assicurare il recupero del danno erariale, anche a prescindere dall’instaurazione del giudi-

            zio contabile e ponendo pertanto il problema di qualificare correttamente tale funzione di ac-

            certamento.
                  La legge 97/2001, dunque, conferma un sistema di raccordi fra processo penale e giudizio

            contabile, evidenziando l’interesse del legislatore verso una risposta non solo penalistica per i

            comportamenti dei pubblici dipendenti produttivi di danni all’erario pubblico, spesso difficil-

            mente rimediabili, in assenza di tempestive misure dirette a tale scopo ed in presenza di feno-
            meni estesi di corruzione pubblica, correlati all’ampliamento delle funzioni pubbliche

            nell’economia, esercitate anche con forme organizzative di tipo privatistico.


            1.2.  Profili di peculiarità per le Forze Armate e le Forze di Polizia

                  Non sono rare le pronunce della Corte dei Conti per quanto concerne danni erariali pro-

            vocati da appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia (e in particolare della Polizia di

            Stato). Possiamo in questa sede fare alcuni esempi tratti dalla recente casistica giurisprudenziale.

                  Una emblematica decisione  riguarda un agente della Polizia di Stato di Reggio Calabria,
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            il quale si assentava dal servizio per 360 giorni, asserendo di risultare affetto da varie patologie,

            ma senza mai produrre all’ufficio di appartenenza la certificazione medica necessaria nonostan-

            te le reiterate sollecitazioni ricevute in tal senso. Si legge nella motivazione della III Sezione del-
            la Corte  dei Conti che  “l’arbitraria assenza dal servizio determina un abbassamento

            dell’efficienza dell’amministrazione di appartenenza e arreca un immediato pregiudizio alla

            complessiva organizzazione”. In  tale contesto occorre, quindi,  tener conto, da un lato,

            dell’inadempienza della prestazione  gravante sul presunto responsabile e, dall’altro,
            dell’incidenza di detta omissione sul  modello organizzatorio. È  proprio in relazione  a

            quest’ultimo aspetto che il giudice contabile introduce delle considerazioni che tengono conto,

            nella valutazione in questo caso del danno da disservizio, dei doveri connessi alle funzioni isti-

            tuzionali esercitate dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine. In particolare, la Corte dei Conti
            afferma che  “la disfunzione organizzativa che si viene a determinare non ricade solo

            sull’apparato amministrativo, ma sull’intera collettività cui l’amministrazione eroga i propri ser-

            vizi”.

            168   Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 294 del 17 ottobre 2007.

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