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amministrativa, sia per quanto concerne la ricostruzione dei fatti, sia per il raggiungimento della

            prova circa la sussistenza dell’elemento soggettivo.
                  Come abbiamo già introdotto nei paragrafi precedenti, l’inchiesta amministrativa può es-

            sere svolta da un inquirente, ufficiale o dipendente civile, di grado o qualifica pari o superiore

            all’inquisito, allorché l’entità del danno non superi i 50mila euro oppure da una commissione

            d’inchiesta il cui presidente deve avere i medesimi requisiti allorché l’entità del danno superi il
            predetto importo.

                  L’inquirente o la commissione d’inchiesta, acquisito se necessario il parere degli organi

            tecnici competenti, esaminano nella fase istruttoria le cause e le circostanze inerenti all’evento

            dannoso, determinano l’entità dei danni, muovono le opportune contestazioni scritte ai presunti
            responsabili, acquisiscono agli atti d’inchiesta le relative risposte e redigono apposita relazione,

            contenente le conclusioni per il successivo inoltro al Comandante dell’ente. Quest’ultimo, al

            termine dell’inchiesta amministrativa, qualora il danno accertato superi la soglia sopra richiama-
            ta, trasmette un esemplare della relazione, munita del proprio parere all’autorità superiore,

            competente a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno

            accertato ex art. 453 TUROM.

                  Un procedimento analogo è previsto per la Guardia di Finanza e precisamente dagli artt.

            57-59 del Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza (d.m. n. 292 del
            14 dicembre 2005). A norma dell’art. 57, infatti, in caso di mancanze, deterioramenti e diminu-

            zioni di denaro e di materiali, “chi è tenuto a rispondere” compila immediatamente apposito

            rapporto dettagliato e lo trasmette al Comandante dell’ente. Il Comandante, in base a tale rap-
            porto o di sua iniziativa quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, nomina, ove la pre-

            sunta entità del danno  superi il valore stabilito dal Comandante Generale, una commissione

            composta da almeno tre ufficiali, di cui uno superiore che la presiede, per accertare le cause

            dell’evento dannoso e l’entità del danno, nonché per pronunciarsi sulle eventuali responsabilità.
            Qualora, sulla base degli elementi di fatto ovvero a conclusione dell’inchiesta amministrativa,

            emerga un’ipotesi di danno erariale, il Comandante fa denuncia al Procuratore regionale della

            Corte dei Conti, costituendo in mora i responsabili e informando il Comando Generale.

                  In ultima analisi, risulta opportuno un accenno alle inchieste sommarie e formali su eventi
            di particolare gravità o risonanza occorsi nell’ambito di enti, reparti ed unità del Ministero della

            Difesa.

                  Tali inchieste hanno il compito specifico di accertare le cause soggettive ed oggettive che

            hanno determinato eventi di particolare importanza o clamore nell’ambito dell’amministrazione

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