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Tale potere, infatti, deve essere considerato quale strumento eccezionale per evitare un
improprio coinvolgimento di responsabilità e non per coprire inammissibili ingerenze sostituti-
ve nella sfera decisionale dell’autorità competente.
1.2.5. Il divieto di polizze assicurative
Come abbiamo già detto nel capitolo inerente la responsabilità amministrativa del pubbli-
co dipendente “civile”, è sancito il divieto di stipula delle polizze assicurative atte ad escludere la
responsabilità amministrativo-contabile del dipendente stesso. Ad oggi, il d.lgs. n. 20/2012 è in-
tervenuto sul libro III del Codice dell’Ordinamento Militare e, anche, in materia di polizze assi-
curative.
L’art. 533 del suddetto codice prevedeva, nella sua versione originaria, il divieto per il Mi-
nistero della difesa “di stipulare polizze assicurative finalizzate a tenere indenni i propri dipendenti dalla re-
sponsabilità amministrativo-contabile derivante dallo svolgimento dei compiti istituzionali; in caso di violazione
del divieto si applica l’ art. 3, c. 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. La norma dispone ora, senza
sostanziali novità, che “in materia di polizze assicurative, al Ministero della difesa si applicano le disposi-
zioni vigenti per le pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula di assicurazioni per i dipendenti pub-
blici”. Il nuovo art. 533 del codice, dunque, non introduce nell’ordinamento un divieto prima
inesistente, ma riconosce un divieto già insito nel sistema e consacrato dalla costante ed uni-
forme giurisprudenza, sviluppandone la componente sanzionatoria in modo da colpire sia gli
autori dell’illecito sia i beneficiari.
1.2.6. Particolari tipologie di danno
La giurisprudenza contabile ha tipizzato tutta una serie di condotte che possono costituire
un danno all’erario, divenendo fonti di responsabilità amministrativa.
1.2.6.1. Danni da sinistri automobilistici
È copiosa la giurisprudenza in materia di sinistri automobilistici produttivi di danni a vei-
coli di servizio. In tutti questi casi, a decisioni in cui il militare viene giudicato alla stregua di un
qualsivoglia dipendente pubblico, si contrappongono alcune sentenze in cui le funzioni svolte
dalle Forze Armate hanno avuto qualche rilevo nel decisum della Corte.
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