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più un militare deve essere consapevole del rischio di manovrare una pistola in un locale inadat-

            to e in presenza di civili”. Nella circostanza concreta, il giudice sottolineava di non ritenere cir-
            costanza esimente la carenza di strutture destinate al disarmo, considerato che “la scelta del

            tempo e del luogo per effettuare le operazioni di cui si tratta non era necessitata” e la preferenza

            per un luogo totalmente inadeguato, quale una “sala spogliatoio, depone per una estrema legge-

            rezza e sconsideratezza del finanziere che […] si indusse a fare operazioni comunque pericolose
            in violazione delle consegne”. La specificità della natura dell’organizzazione militare  (e delle

            funzioni esercitate dai suoi componenti) veniva in questo caso considerata non al fine di “giu-

            stificare” un comportamento, bensì in senso più rigoroso e negativo per l’agente.

                  Più in generale, scorrendo i contenuti delle decisioni in materia, sembra palese come la
            giurisprudenza contabile metta in rilievo, ai fini della riferibilità degli eventuali danni indiretti,

            sia  l’inosservanza  non  giustificata  del  rispetto  delle  norme  di  sicurezza  sia  l’uso  avventato

            dell’arma durante le operazioni di polizia, seguendo, sia nell’uno sia nell’altro caso, rigorosi pa-
            rametri di valutazione del comportamento dannoso. La sussistenza dell’elemento psicologico

            della colpa grave viene quindi così costantemente affermata laddove la condotta del militare o

            dell’appartenente alle Forze dell’ordine si presenti come imprudente e carente nell’osservazione

            delle specifiche cautele di prevenzione che i regolamenti interni, di norma, impongono e che

            proprio tali dipendenti pubblici (viste le loro funzioni) non dovrebbero mai esimersi dal rispet-
            tare. A tal proposito, ad esempio, è stata riconosciuta la responsabilità a titolo di colpa grave di

            un sottufficiale dei Carabinieri , il quale ha estratto l’arma dalla fondina in modo incauto, cau-
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            sando il ferimento  di una persona (nella fattispecie lo sparo era avvenuto  mentre il militare
            estraeva la pistola dalla fondina per riporla in un cassetto e il perito di parte ha sostenuto che il

            caricamento era avvenuto all’atto dell’introduzione nella fondina stessa, effettuata celermente

            nel contesto di una precedente operazione di inseguimento).

                  Da ciò si evince che l’uso legittimo delle armi da parte del personale militare e delle forze

            dell’ordine è sottoposto a precise regole di attenzione e di prudenza, affinché i danni che si pos-
            sono produrre siano contenuti, secondo un principio di proporzionalità, alla difesa di quegli in-

            teressi di valore assoluto richiamati dalla norma penale. Ovviamente, per far questo è necessa-

            rio, se non indispensabile, che il personale delle Forze dell’ordine (ma lo stesso discorso può es-
            sere esteso anche alle Forze armate) venga mantenuto a un elevato livello di addestramento e

            professionalità, per il quale devono essere opportunamente destinate e non lesinate le risorse

            economiche, le quali, a fronte di una carente preparazione del personale in parola, serviranno,

            176   Corte dei Conti, sez. Campania, sentenza n. 54 del 5 giugno 2001.

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