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comunque, per risarcire i danni, disattendendo, così, la regola di buon senso che privilegia la

            prevenzione alla cura. È quindi necessario, per ottenere un elevato livello di professionalità, che
            il personale preposto alle funzioni di responsabilità (funzionari, dirigenti, Ufficiali) sia sempre in

            grado di coordinare i necessari controlli e di attivare le indispensabili operazioni di cautela du-

            rante le operazioni di polizia, non solo per raggiungere il migliore risultato, ma anche per evitare

            che i propri dipendenti si trovino esposti a situazioni di difficoltà. A tal proposito, occorre ri-
            cordare che anche la mancanza o la carenza qualitativa del controllo da parte dei soggetti pre-

            posti può configurare fattispecie di responsabilità amministrativa.

                  Nella trattazione della materia occorre, infine, ricordare che il D.P.R. n. 395 del 31 luglio

            1995 prevede che “nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria
            o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all’uso delle armi o di

            altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l’art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152”, il quale a

            sua volta afferma che “nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudi-
            ziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o

            di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell’interessato dall’Avvocatura dello

            Stato o da libero professionista di fiducia dell’interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono

            a carico del Ministero dell’Interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso”. È dunque

            prevista, per tali evenienze, la cosiddetta tutela legale, proprio in ragione del rischio e della spe-
            cificità delle funzioni attribuite.




            2.    Il danno all’immagine dell’Arma dei Carabinieri



                  Come per altre pubbliche amministrazioni anche nei confronti delle Forze Armate e di

            polizia vi può essere un danno all’immagine a seguito di una condotta antigiuridica di un pro-
            prio dipendente. Ciò produce chiaramente un minore prestigio e una minore credibilità del cor-

            po di appartenenza, nonché una lesione di natura organizzativa e un decremento delle potenzia-

            lità operative.

                  La reputazione e l’estimazione dell’amministrazione militare subiscono un danno maggio-
            re in relazione al noto principio di immedesimazione: il militare, in ogni suo comportamento,

            rappresenta l’intera istituzione e, agli occhi del cittadino, un suo comportamento illecito risulta

            essere indicativo del modus operandi dell’amministrazione nel suo complesso.




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