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Un esempio può essere riscontrato in un arresto della sezione giurisdizionale della Lom-

            bardia , la quale non ha ritenuto connotato da colpa grave il comportamento di un Carabinie-
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            re che, in assenza di segnalazioni semaforiche, a causa dell’inosservanza del diritto di preceden-

            za, aveva provocato un incidente automobilistico, sussistendo la circostanza della bassissima ve-

            locità del mezzo e dell’esigenza di rispondere a una chiamata di servizio.

                  Generalmente il carattere urgente del servizio espletato e la specificità del contesto opera-
            tivo vengono  considerati, dalla  giurisprudenza contabile, quali  circostanze  rilevanti  ai fini

            dell’applicazione del potere riduttivo dell’addebito, ma non quali circostanze in grado di esclu-

            dere del tutto la responsabilità amministrativa. In effetti, quasi tutte le sentenze in merito fanno

            riferimento all’art. 177, comma 2, del Codice della Strada , secondo il quale i conducenti dei
                                                                       173
            veicoli adibiti a servizi di polizia chiamati ad espletare servizi urgenti d’istituto sono tenuti in

            ogni caso a rispettare le regole di comune ed elementare prudenza e diligenza poste a salvaguar-

            dia della pubblica incolumità.


            1.2.6.2.  Danni da uso inadeguato di armi da fuoco

                  La casistica relativa ai danni erariali derivanti dall’uso maldestro di armi da fuoco può es-

            sere illustrata  muovendo, a titolo esemplificativo, da un caso deciso  dalla sezione Lazio  nel

            2005 .
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                  La vicenda all’esame del giudice contabile concerneva una richiesta di risarcimento della

            Procura  regionale  della  Corte  dei  Conti  per  il  Lazio,  conseguente  a  una  condanna

            dell’amministrazione per la refusione del danno a terzi causato dall’azione di un Carabiniere du-
            rante un’operazione di polizia.

                  Nella fattispecie concreta, il militare dell’Arma veniva chiamato dal personale di servizio

            presso il Distaccamento della Marina Militare di Roma, che lo avvertiva che nell’antistante piaz-

            za si aggiravano alcune persone sospette. Nell’avvicinarsi all’autovettura ferma con degli occu-
            panti a bordo, il militare tentava di qualificarsi. L’autovettura, quindi, si metteva repentinamente

            in moto urtando il Carabiniere e facendolo cadere a terra.






            172   Corte dei Conti, sez. Lombardia, sentenza n. 293 del 14 febbraio 2000.
            173   Art. 177, comma 2, Codice della Strada: “ I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di
               istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lam-
               peggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segna-
               letica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comun-
               que delle regole di comune prudenza e diligenza”.
            174   Corte dei Conti, sez. Lazio, sentenza n. 1130 del 6 giugno 2005.

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