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Il militare, temendo di essere più gravemente investito, esplodeva cinque colpi di arma da

            fuoco; di questi, tre raggiungevano l’autovettura e uno colpiva il conducente, causandogli lesioni
            gravissime.

                  La decisione della Corte dei Conti scaturiva quindi dall’atto di iniziativa della Procura Re-

            gionale  per il  Lazio,  la  quale  chiamava  in  giudizio, innanzi  al  giudice  contabile,  il  militare

            dell’Arma, evidenziando  “l’imprudenza e la negligenza  manifestata, da  parte dell’imputato, nel
            controllo e nella valutazione della situazione di pericolo” ed imputandogli la conseguente respon-

            sabilità amministrativa per il danno erariale derivante dalla sua condotta gravemente colposa.

                  Il giudice contabile giungeva ad optare per l’esclusione dell’elemento soggettivo della col-

            pa grave nei confronti del militare, evidenziando alcuni aspetti che non consentivano la riferibi-
            lità del danno alla condotta del Carabiniere. In particolare, era stata esclusa la certezza (sostenu-

            ta invece dalla Procura regionale) che i colpi fossero stati esplosi “non certo alle gomme, bensì

            ad altezza uomo”, con la conseguenza di aver usato un mezzo (lo sparo ad altezza uomo) non
            proporzionale al fine (l’arresto dell’autovettura).

                  Non essendo stata raggiunta, nel corso del giudizio contabile, una prova certa ed inconfu-

            tabile circa l’uso sproporzionato e maldestro dell’arma in dotazione, la Corte dei Conti è arriva-

            ta ad escludere la sussistenza della colpa grave in capo al militare, affermando che “una puntua-

            le e ragionevole certa ricostruzione dei fatti sarebbe stata invece indispensabile per ritenere pro-
            vata non solo la colpa del militare, ma anche […] la gravità di tale colpa”.

                  La decisione in questione è solo un esempio dei numerosi interventi della giurisprudenza

            contabile sull’uso corretto delle armi da fuoco da parte del personale delle Forze Armate e delle
            Forze di Polizia, attività oggettivamente pericolosa che può dar luogo, in assenza di adeguata

            professionalità, addestramento e capacità operativa, a tragici incidenti cui spesso conseguono

            pregiudizi finanziari per i risarcimenti erogati alle persone danneggiate.

                  La casistica in materia è copiosa, ma raramente si ritrovano esempi di diversi e peculiari
            parametri di valutazione utilizzati dalla Corte dei Conti. Tra queste rare ipotesi si può richiama-

            re una sentenza della Sezione I in cui, alla base della sussistenza della responsabilità amministra-

            tiva,  si  fa  espresso  riferimento  all’esperienza  professionale  che  un  militare  dovrebbe  avere

            nell’uso dell’arma. Si trattava in particolare di un finanziere, il quale, all’ingresso di un impianto
            sportivo, estraeva dalla fondina la pistola d’ordinanza da cui, accidentalmente, partiva un colpo

            che raggiungeva fatalmente al petto un civile presente . Nel confermare la decisione di primo
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            grado, il giudice contabile precisava che “l’uso delle armi è intuitivamente pericoloso e […] vie-

            175   Corte dei Conti, sez. I, sentenza n. 391 del 28 novembre 2005.

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