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Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la Corte dei Conti ha applicato, anche per
gli appartenenti all’amministrazione militare, i principi generali caratterizzanti la responsabilità
amministrativa dei pubblici dipendenti. In quest’ambito, però, non si può non notare come le
amministrazioni militari abbiano, proprio in virtù delle loro specificità funzionali, un sistema
normativo e regolamentare peculiari, ancorché inclusi nel complessivo ordinamento giuridico
dei pubblici dipendenti. Proprio alla luce di ciò, in molte sentenze sul danno all’immagine
dell’amministrazione militare, i giudici contabili hanno presupposto che, a causa del comporta-
mento del soggetto, l’amministrazione abbia subito una significativa lesione a causa dell’alto
prestigio e dell’ampio valore che occupa nella comunità civile. Molte decisioni sono state assun-
te, infatti, nonostante la Procura contabile non abbia offerto la prova delle spese sostenute dalle
amministrazioni per il ripristino dell’immagine compromessa dalla condotta illecita dei propri
dipendenti, configurando il danno in re ipsa all’illecito .
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Ad ogni modo, nella valutazione e nella quantificazione del danno si deve tener conto an-
che del fatto che il ripristino della lesa estimazione, ovvero il recupero dell’immagine, appare
più oneroso per le amministrazioni militari, sia sotto l’aspetto organizzativo-amministrativo ge-
nerale, sia sotto l’aspetto gestionale del personale. Una condotta antigiuridica, infatti, determina
significativi riflessi di natura psicologica e motivazionale nei confronti dei colleghi (con senti-
menti e valutazioni diversi a seconda che si tratti di subordinato, parigrado ovvero sovraordina-
to) che dovranno continuare ad operare con immutato spirito di servizio e di abnegazione. Ol-
tre a ciò, come abbiamo in più sedi ribadito, l’attuazione di una condotta antigiuridica da parte
di un militare cagiona un più ampio discredito all’istituzione pubblica, andando ad intaccare in
maniera profonda quel sentimento di fiducia e di considerazione che generalmente la comunità
civile ha nei confronti delle Forze Armate e di polizia.
La responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione militare, peraltro, viene
tendenzialmente valutata con maggiore rigore in considerazione del dovere di fedeltà qualificata
discendente dall’art. 54 secondo comma della Costituzione, ove si afferma che “i cittadini cui sono
177 Ancorché con tali arresti ci si uniformi ad una recente giurisprudenza contabile, non da tutti condivisa, appare
indubitabile che tali decisioni siano favorite per le strutture statuali come quelle militari.
Emblematico a tal proposito è il caso giudicato dalla Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Veneto, con senten-
za n. 432 del 29 maggio 2009, con la quale è stato affermato sussistente il danno all’immagine della Pubblica
Amministrazione a fronte della detenzione e cessione a terzi da parte di un finanziere di sostanze stupefacen-
ti, ancorché la vicenda avesse già comportato sanzione disciplinare espulsiva e la condanna penale.
Stesso principio è stato applicato dalla Corte dei Conti, Sez. I, con sentenza , n. 305/A del 12 settembre 2002,
n. 305/A ove si è affermato che alla collusione di militari della Guardia di Finanza in fatti di contrabbando,
realizzabile anche mediante omissioni oltre che mediante una condotta commissiva, vanno ricondotti sia i
danni corrispondenti alle imposte evase che i danni per lesione dei beni immateriali della reputazione e
dell’estimazione dell’amministrazione finanziaria.
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