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b. l’uso smodato di bevande alcoliche o l’uso di sostanze stupefacenti, di cui al n. 426

                     comma 1, secondo alinea del Regolamento Generale dell’Arma.
                  c.  i debiti non onorati o contratti con persone controindicate moralmente o penalmente.

                  Gli stessi principi sono contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti del Mini-

            stero della Difesa, nel quale, all’art. 9, si afferma che “nei rapporti privati, comprese le relazioni extra

            lavorative con i pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni, il dipendente non sfrutta o menziona la posizione
            che ricopre all’interno dell’Amministrazione per ottenere utilità indebite. Il dipendente non assume condotte che

            possano nuocere all’immagine dell’Amministrazione”.

                  In passato,  sono state  altresì  considerate rilevanti per l’eventuale lesione del  prestigio

            dell’istituzione anche le liti familiari o di condominio, nel caso in cui travalichino la sfera della
            vita strettamente privata ed emergano da rapporti o altri provvedimenti dell’autorità di polizia;

            le attività private svolte dai congiunti, nella sede di servizio del militare o qualora sia accertata

            l’esistenza di rapporti commerciali fra familiari del militare e Forze armate, agevolati dalla posi-
            zione degli stessi; le gravi violazioni di norme stradali, comunali, edilizie o fiscali sanzionate in

            via amministrativa, di cui sia venuto a conoscenza il comando di appartenenza.

                  Occorre fare un’ulteriore precisazione. Come abbiamo introdotto nel capitolo inerente la

            generalità della disciplina del danno all’immagine, prima dell’intervento del “Codice di giustizia

            contabile” del 2016, la sentenza delle Sezioni Riunite 8/QM/2015 aveva cercato di fare chia-
            rezza circa il campo applicativo del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione. Essa,

            infatti, aveva sancito definitivamente che i soli reati che  potevano essere fonte di danno

            all’immagine erano quelli contenuti al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale.
                  Al di là della disquisizione sulla correttezza interpretativa, occorre però sottolineare una in-

            dubbia mancanza. Con riferimento ai criteri interpretativi seguiti nella sentenza in oggetto, risul-

            ta necessario ricomprendere  tra i reati che  suffragano il danno all’immagine anche quel-

            li ”speciali contro l’amministrazione militare” (ex artt. 215 e seguenti del codice penale militare

            di pace). In effetti, vale considerare che i reati del capo I del titolo IV del libro II del c.p.m.p.
            (“peculato e malversazione militare”), sono caratterizzati da una intrinseca ed oggettiva consi-

            stenza di offensività dell’immagine pubblica analoga alle omologhe figure di reato previste dal

            codice penale, delle quali, tra l’altro, ne condividono anche il nomen iuris.
                  È anche da sottolineare in questa sede come un’interpretazione quale quella fornita dalla

            Sezioni Riunite e ivi analizzata rischia di non considerare lesivi dell’immagine e del prestigio

            dell’amministrazione comportamenti estremamente gravi, quali, ad esempio, i tristemente noti




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