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Tale sentenza risulta essere particolarmente interessante in quanto delinea tutta una serie

            di criteri che sono utilizzati dal giudice contabile nella quantificazione del danno all’immagine.
            A tal fine, infatti, soccorre il criterio equitativo fissato dall’art. 1226 c.c. per il quale il Collegio,

            tra gli elementi ed i criteri ai quali reputa di poterne ancorare la valutazione, deve considerare:

                  a) in primo luogo, l’attività istituzionale assegnata all’Arma dei Carabinieri nella quale

                     operavano gli autori del danno;
                  b) i comportamenti reiterati nel tempo e gravemente devianti - rispetto ai doveri non solo

                     normativamente sanciti ma che, soprattutto, debbono essere consapevolmente avvertiti

                     e intimamente maturati quale frutto di personale convinzione, da ciascun appartenente

                     all’Arma;
                  c) il negativo riflesso sulla collettività interessata (specialmente a livello territoriale) per la

                     intuibile nonché conseguente perdita di fiducia a discapito sia del rispetto sia della con-

                     siderazione dei cittadini verso i singoli soggetti, titolari di delicate funzioni, nonché
                     dell’istituzione nella sua integrità;

                  d) il clamor fori e lo strepitus determinatisi, anche al di là dello stretto ambito della comunità

                     locale, per la celebrazione, nel tempo, dei processi penali a carico dei convenuti riferiti

                     dalla stampa regionale nell’esercizio della propria funzione di informazione;

                  e) la compromissione della credibilità e dell’affidabilità di una Forza Armata il cui apporto
                     è fondamentale nell’organizzazione dello Stato nonché nella difesa dei valori della sicu-

                     rezza nazionale .
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                  Dall’analisi della casistica giurisprudenziale, dunque, è possibile dedurre come il giudice
            contabile tenga in debito conto le funzioni svolte dagli appartenenti delle Forze Armate e delle

            Forze di Polizia. Quando si  parla di danno all’immagine  della Pubblica Amministrazione, le

            funzioni pubbliche affidate a tali soggetti e il particolare status sociale loro riconosciuto, rileva-

            no come aggravanti. Infatti, come rinvenibile in molteplici arresti della Corte dei Conti, “gli ille-

            citi penali gettano non poco discredito sul Corpo militare e sull’Amministrazione di apparte-
            nenza le cui immagini debbono essere ed apparire particolarmente cristalline ai cittadini che, nei

            loro operatori, per gli specifici munera di cui sono investiti, ripongono ogni fiducia per vedere

            nel concreto garantito il rispetto della legge”. Ancora di più “alla luce del peculiare vincolo (an-
            che) di ordine morale che lega gli esponenti delle forze dell’ordine all’amministrazione, in virtù

            di un dovere di fedeltà qualificata, con contenuto più ampio di quello riguardante la totalità dei

            cittadini”.

            184   Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Trentino-Alto Adige, sentenza n. 23 del 30 marzo 2006.

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