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lezza della insopprimibilità di tali elementi, non quale valore aggiunto, ma quale caratteristica
essenziale e giustificazione stessa del servizio istituzionale svolto .
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Interessante è anche il caso dell’utilizzo di pattuglie dei Carabinieri per operazioni deviate
dai fini istituzionali e volte alla soddisfazione di interessi illeciti. Nel caso di specie, la condanna
è stata inflitta a un Carabiniere il quale, in ragione della sua dipendenza dall’uso di cocaina e dei
rapporti debitori che lo legavano al gestore di due locali notturni nella zona del Valdarno, si è
prestato, su istigazione di tale soggetto, a provocare ed a determinare, in due distinti momenti,
l’arresto del tutto illegale di altri due titolari di esercizi pubblici concorrenti, collocando, in en-
trambe le circostanze, all’interno delle loro autovetture, durante le operazioni di perquisizione
dei veicoli esperite da due pattuglie di carabinieri, due involucri di sostanza stupefacente, identi-
ficata come cocaina.
Secondo la Corte dei Conti, chiamata a decidere sul danno indiretto subito
dall’amministrazione di appartenenza, da questi fatti deriva un danno erariale dovuto
all’utilizzazione di pattuglie di Carabinieri per un’operazione artificiosamente deviata dai fini
istituzionali verso la soddisfazione di interessi illeciti oltre che, sotto un profilo di prioritaria
importanza, un rilevantissimo danno all’immagine.
Per il giudice contabile, il danno all’immagine infrange il principio costituzionale di buon
andamento e di legalità che presiede l’azione delle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost., con
i correlati principi di cui agli artt. 28, 98 e 101 Cost. che connotano l’impegno di cooperazione
richiesto a chi svolge una pubblica funzione ed è titolare di un pubblico ufficio), e necessita per
il suo accertamento e quantificazione di elementi valutativi quali la missione istituzionale e
l’attività funzionale di cui è investito l’ente nel quale è incardinato l’autore del danno, la posi-
zione funzionale dell’autore dell’illecito, la necessità o meno di interventi sostitutivi o riparatori
dell’attività illecitamente tenuta, le conseguenze sociali fondate sulla negativa impressione e ri-
percussione suscitate nell’opinione pubblica dal fatto illecito .
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Infine, analizziamo il caso di due militari in servizio presso il Nucleo Operativo e Radio-
mobile della Compagnia Carabinieri di Trento, con il grado di Appuntato Scelto, convenuti per
i reati, commessi in concorso, di abuso delle qualità e dei poteri propri delle funzioni ricoperte.
I fatti di reato contestati venivano commessi nei confronti di cittadine straniere, esercitanti la
prostituzione e prive di permesso di soggiorno.
182 Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Emilia-Romagna, sentenza n. 759 del 18 agosto 2008.
183 Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Toscana, sentenza n. 273 del 17 maggio 2005.
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