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lezza della insopprimibilità di tali elementi, non quale valore aggiunto, ma quale caratteristica

            essenziale e giustificazione stessa del servizio istituzionale svolto .
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                  Interessante è anche il caso dell’utilizzo di pattuglie dei Carabinieri per operazioni deviate

            dai fini istituzionali e volte alla soddisfazione di interessi illeciti. Nel caso di specie, la condanna

            è stata inflitta a un Carabiniere il quale, in ragione della sua dipendenza dall’uso di cocaina e dei

            rapporti debitori che lo legavano al gestore di due locali notturni nella zona del Valdarno, si è
            prestato, su istigazione di tale soggetto, a provocare ed a determinare, in due distinti momenti,

            l’arresto del tutto illegale di altri due titolari di esercizi pubblici concorrenti, collocando, in en-

            trambe le circostanze, all’interno delle loro autovetture, durante le operazioni di perquisizione

            dei veicoli esperite da due pattuglie di carabinieri, due involucri di sostanza stupefacente, identi-
            ficata come cocaina.

                   Secondo la Corte dei Conti, chiamata a decidere sul danno indiretto subito

            dall’amministrazione di appartenenza, da  questi fatti deriva un  danno erariale dovuto
            all’utilizzazione di pattuglie di Carabinieri per un’operazione artificiosamente deviata dai fini

            istituzionali verso la soddisfazione di interessi illeciti oltre che, sotto un profilo di prioritaria

            importanza, un rilevantissimo danno all’immagine.

                  Per il giudice contabile, il danno all’immagine infrange il principio costituzionale di buon

            andamento e di legalità che presiede l’azione delle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost., con
            i correlati principi di cui agli artt. 28, 98 e 101 Cost. che connotano l’impegno di cooperazione

            richiesto a chi svolge una pubblica funzione ed è titolare di un pubblico ufficio), e necessita per

            il suo accertamento e  quantificazione di elementi valutativi quali la missione istituzionale e
            l’attività funzionale di cui è investito l’ente nel quale è incardinato l’autore del danno, la posi-

            zione funzionale dell’autore dell’illecito, la necessità o meno di interventi sostitutivi o riparatori

            dell’attività illecitamente tenuta, le conseguenze sociali fondate sulla negativa impressione e ri-

            percussione suscitate nell’opinione pubblica dal fatto illecito .
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                  Infine, analizziamo il caso di due militari in servizio presso il Nucleo Operativo e Radio-
            mobile della Compagnia Carabinieri di Trento, con il grado di Appuntato Scelto, convenuti per

            i reati, commessi in concorso, di abuso delle qualità e dei poteri propri delle funzioni ricoperte.

            I fatti di reato contestati venivano commessi nei confronti di cittadine straniere, esercitanti la
            prostituzione e prive di permesso di soggiorno.






            182   Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Emilia-Romagna, sentenza n. 759 del 18 agosto 2008.
            183   Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Toscana, sentenza n. 273 del 17 maggio 2005.

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