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fatti accaduti nel luglio 2001 a Genova, presso il complesso scolastico denominato “Diaz”, du-

            rante il vertice di Capi di Stato e di Governo del G8.
                  La Polizia di Stato, in quel contesto, organizzò ed eseguì un’operazione rilevante, per nu-

            mero di uomini e di mezzi impiegati. Le decisioni e le azioni conseguenti fecero capo ai più alti

            livelli della Polizia di Stato presenti quel giorno a Genova e, al termine dell’operazione, i 93

            soggetti presenti nella scuola furono arrestati e per la maggior parte dovettero essere assistiti dal
            personale medico, intervenuto sul posto, e trasferiti in ospedale per gli interventi necessari in

            considerazione delle lesioni anche gravi che avevano riportato.

                  Tra i reati contestati in appello si ricordano l’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.); la calunnia (art.

            368 c.p.); la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.); le
            percosse (art. 581 c.p.); le lesioni personali (art. 582 c.p.); la perquisizione e ispezione personale

            arbitrarie (art. 609 c.p.); la violenza privata (art. 610 c.p.); la violazione di domicilio commessa

            da un pubblico ufficiale (art. 615 c.p.); il danneggiamento (art. 635 c.p.) con l’aggravante di cui
            all’art. 625 n. 7 (fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a

            sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla

            pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza).

                  I reati contestati, dunque, ma ancor di più le intervenute condanne, lasciano davvero per-

            plessi con riguardo al fatto che, seguendo l’interpretazione offerta dalla Consulta, tali reati, non
            appartenendo specificatamente a quelli di cui al capo I, titolo II, libro II del codice penale, non

            diano la possibilità allo Stato di agire in giudizio a tutela dell’eventuale, ulteriore (e diversa) le-

            sione ad esso inferta, quella alla propria immagine ed al prestigio dell’amministrazione. Stato
            che nella fattispecie non si è costituito parte civile, ma è stato citato quale responsabile civile.

                  In tal quadro, afferma autorevolmente e gravemente la Suprema Corte “del tutto legitti-

            mamente la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, la

            natura dei reati addebitati e la loro gravità, anche quali violazioni dei doveri di fedeltà dei preve-
            nuti, osservando, quanto ai falsi, alle calunnie e agli altri reati conseguenti, che si era trattato del-

            la consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato

            in un lungo arco di tempo intercorso fra la cessazione delle operazioni ed il deposito degli atti

            in Procura; ed ha evidenziato l’odiosità del comportamento di chi, in posizione di comando a
            diversi livelli come i funzionari, una volta preso atto che l’esito della perquisizione si era risolto

            nell’ingiustificabile massacro dei residenti nella scuola, invece di isolare ed emarginare i violenti

            denunciandoli, dissociandosi così da una condotta che aveva gettato discredito sulla Nazione

            agli occhi del mondo intero e di rimettere in libertà gli arrestati, avevano scelto di persistere ne-

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