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gli arresti creando una serie di false circostanze, funzionali a sostenere così gravi accuse da giu-

            stificare un arresto di massa, formulate peraltro in modo logico e coerente, tanto da indurre i
            Pubblici Ministeri a chiedere, e ottenere seppure in parte, la convalida degli arresti”.

                  I reati in parola, dunque, non sono solo gravi ed odiosi in sé ma, secondo la Suprema

            Corte, anche espressione di precise violazioni di doveri di fedeltà. Si tratta di comportamenti le-

            sivi del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione come consacrati nella Carta
            fondamentale all’art. 97 e di condotte che hanno “gettato discredito sulla Nazione agli occhi del

            mondo intero”.

                  Si consideri tra l’altro che, solitamente, la valutazione del giudice contabile in merito alla

            prova della sussistenza del danno all’immagine e/o alla sua quantificazione è ancorata a parame-
            tri oggettivi proprio al fine di evitare qualsiasi arbitrarietà o automatismo risarcitorio. Tra tali

            parametri si ricordano, come abbiamo visto, l’oggettiva gravità del fatto, le modalità di realizza-

            zione dell’illecito e il cosiddetto strepitus fori, cioè la diffusione della notizia da parte dei mass-
            media e la più o meno grande risonanza dell’evento. E nel caso di specie tutti questi requisiti ri-

            sultavano ricorrenti all’esame della Cassazione.



            2.2.  Casistica giurisprudenziale

                  Analizziamo innanzitutto la vicenda riguardante un brigadiere e un appuntato, in servizio
            presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani, i quali, abusando della

            qualità di pubblico ufficiale, nel corso di alcuni controlli, avevano chiesto e ottenuto dazioni di

            denaro e altri beni, omettendo di elevare verbali di contravvenzione per infrazioni al codice del-
            la strada .
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                  In questo caso, la considerazione della peculiarità del corpo militare a cui appartenevano i

            due convenuti si rinviene già nella valutazione dell’an del danno: come osserva il giudice conta-

            bile, “il comportamento illecito perpetrato dai convenuti ha certamente arrecato un danno al

            prestigio e all’immagine della amministrazione, tenuto conto della rilevanza e della enorme con-
            siderazione che nel nostro Paese vengono […] attribuite all’Arma dei Carabinieri, da sempre

            simbolo di abnegazione e di attaccamento al dovere; danno all’immagine che, ad avviso del Col-

            legio, è stato determinato […] per il rilievo dato alla vicenda dagli organi di stampa e per la cir-
            costanza che, per il cittadino medio, l’attività di pattuglia pone sicuramente il carabiniere in una

            posizione di rappresentanza dell’Arma”.




            181   Corte dei Conti, sez. Sicilia, sentenza n. 1833 dell’8 ottobre 2002.

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