Page 131 - Quaderno 2017-8
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2.1.  I particolari doveri del militare

                  Ai fini della comprensione della lesione all’immagine dell’amministrazione militare, occor-
            re innanzitutto ricordare che esistono, in capo al singolo dipendente, peculiari doveri attinenti al

            grado rivestito. In base alla normativa disciplinare, il militare ha il dovere di tenere in ogni cir-

            costanza una condotta esemplare ed onorevole. Questo specifico dovere si trova contemplato,

            così come formulato, nell’art. 732  del TUROM. La norma obbliga il militare a tenere in ogni
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            circostanza una condotta esemplare per uno scopo ben preciso: la salvaguardia del prestigio,

            della reputazione e della credibilità delle Forze armate. Il dovere di salvaguardia del prestigio

            dell’istituzione militare di appartenenza costituisce un dovere attinente al grado rivestito e, in

            quanto tale, da osservare incondizionatamente da parte del militare in servizio attivo alle armi.
            Possiamo affermare  con certezza, allora, che il dovere di  tenere una  condotta  esemplare ed

            onorevole sia un dovere attinente alla posizione di militare in servizio attivo alle armi e come

            tale un dovere connesso con lo stesso stato giuridico di militare.
                  La violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 732 TUROM, però, costituisce di per

            sé una violazione del prestigio dell’istituzione, ma dovrebbe essere indicativa di lesione soprat-

            tutto quando al comportamento tenuto si legano elementi estrinseci, come la negativa risonanza

            pubblica conseguente all’episodio che vede coinvolto un militare.

                  Bisogna, a questo punto, intenderci per risonanza pubblica, poiché si potrebbe ipotizzare
            che questa si abbia solo quando l’evento sia a conoscenza di un numero più o meno rilevante di

            persone. L’ambito  più o meno  esteso di conoscenza  dell’ipotesi  di lesione al prestigio

            dell’istituzione è sicuramente una circostanza che aggrava la condotta, ma per la realizzazione
            della fattispecie antidisciplinare è sufficiente che anche un numero ristrettissimo di persone sia a

            conoscenza diretta del fatto. Ecco allora che la possibilità di contestare la lesione del prestigio

            dell’istituzione si collega soprattutto a circostanze oggettive di risonanza pubblica che emergo-

            no dagli usuali strumenti di conoscenza collettiva (stampa, radiotelevisione e altro ancora) o isti-
            tuzionale (sentenza di un giudice penale da cui emerga la qualità di militare del condannato, re-

            lazioni di pubbliche autorità su comportamenti negativi di militari ed altro ancora).

                  L’art. 732 del TUROM, nel più ampio alveo della tutela del prestigio delle Forze Armate,

            descrive come lesive di quest’ultimo le seguenti situazioni:
                  a.  il contrarre relazioni o amicizie non confacenti agli obblighi di serietà e decoro che de-

                     vono essere osservati anche nella vita privata;



            180   Art. 732, comma 1, TUROM: “Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio
               delle Forze armate. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza”.

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