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affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge” . Il comportamento di un appartenente alle Forze Armate nonché a quelle di
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Polizia dovrebbe essere improntato, più che quello di ogni altro dipendente pubblico, a criteri
di correttezza e di rispetto dell’integrità delle finanze pubbliche e dell’istituzione in generale.
Come più volte ha rimarcato la giurisprudenza contabile, infatti, non può dubitarsi che
l’opinione pubblica rimanga particolarmente colpita ogni qualvolta l’illecito provenga da organi
particolarmente qualificati dello Stato, dai quali è portata a sentirsi in un certo qual modo tradita
con il conseguente rischio dell’innescarsi di un pericoloso effetto-imitazione, conseguente al
convincimento della non convenienza di comportamenti virtuosi a fronte della dilagante illegit-
timità della compagine statale nelle sue componenti più qualificate.
Anche per tale motivo, appare ancora più impensabile non considerare suscettibile di at-
tenzione da parte dell’erario la situazione di un militare condannato con sentenza passata in
giudicato per aver commesso un grave reato che non sia tra quelli previsti dal titolo II del libro
secondo del codice penale, ancor più laddove, a seguito dell’ampio eco mediatico del fatto, vi
sia stato un detrimento all’immagine dell’amministrazione di appartenenza e che la stessa sia
stata costretta per il ripristino del proprio prestigio a sopportare importanti oneri finanziari le-
gati, ad esempio, al trasferimento di personale per motivi di opportunità e/o ad una ristruttura-
zione dell’assetto organizzativo.
D’altra parte, è stato autorevolmente rilevato da plurima dottrina come la responsabilità
per danno all’immagine oltre che alla commissione di un illecito penale dovrebbe essere con-
nessa anche all’inosservanza dei doveri propri del pubblico dipendente, con particolare riguardo
ai doveri di fedeltà, lealtà e correttezza . In sostanza, non dovrebbe essere necessario che la
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trasgressione ai doveri d’ufficio del pubblico dipendente abbia sempre e comunque rilevanza
penale, sia cioè correlata a particolari ipotesi delittuose, come quelle contemplate nel codice pe-
nale al libri II, titolo II, capo I, ma dovrebbe essere sufficiente che si riscontri un’infrazione ai
doveri d’ufficio che comporti una precisa responsabilità disciplinare.
178 Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza n.491 del 21 luglio 2007: “Nel delineato
contesto non può riconoscersi alcun valore esimente alla circostanza che i fatti contestati dalla Procura Re-
gionale ebbero a verificarsi al di fuori dal servizio di istituto, dovendosi rilevare che al particolare status degli
odierni convenuti, quali appartenenti ai Corpi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, sono connessi
specifici doveri di comportamento e divieti di attività che riguardano la condotta da assumere anche in conte-
sti estranei a quelli istituzionali. Vero è che per gli appartenenti alle forze dell’ordine il rapporto di servizio
viene ad assumere una particolare e più intensa connotazione che discende dal dovere di fedeltà di cui all’art.
54 della Costituzione , da intendersi come fedeltà qualificata, con contenuto più ampio di quello riguardante la
totalità dei cittadini”, essendo “idonea a fondare doveri più impegnativi nei confronti di chi, essendo tenuto a
prestare giuramento, contrae anche un vincolo di ordine morale, che a quelli giuridici si aggiunge”.
179 CORTESE, La responsabilità per danno all’immagine della pubblica amministrazione, Padova, Cedam, 2004, p. 153 ss.
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