Page 139 - Quaderno 2017-8
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Conclusioni


                  Come abbiamo potuto notare dalla articolata disquisizione circa la responsabilità ammini-

            strativa e il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, il tema è quanto mai attuale e

            complesso.

                  Ormai le questioni inerenti la responsabilità amministrativa sono quanto più pacifiche.
            L’istituto, infatti, si è consolidato nel tempo. È stato saldamente definito il concetto di rapporto

            di impiego e di servizio, di condotta rilevante, di nesso di causalità. Qualche dubbio resta sul

            concetto  di elemento  soggettivo, soprattutto per quanto concerne la  corretta interpretazione

            della colpa grave. Così come  sono  di sempre nuova costruzione  giurisprudenziale, fermi gli
            elementi fondamentali, le fattispecie concrete di danno erariale, a seconda delle sempre nuove

            esigenze della comunità statuale.

                  Un problema più delicato è quello inerente al danno all’immagine. Le questioni introdotte,
            infatti, sono molto articolate e non risolvibili sulla base di una mero coordinamento normativo

            o della discrezionalità del singolo giudice contabile. In effetti, come abbiamo potuto vedere,

            molto spesso si è pervenuti a differenti arresti da parte delle sezioni della Corte dei Conti, le

            quali hanno, secondo loro legittima discrezionalità, ampliato o ristretto il campo del perseguibi-

            le, attraverso una lettura più o meno ampia della normativa.
                  Sarebbe quindi forse auspicabile, in quest’ambito, un ulteriore intervento del legislatore

            cui solo spetta l’attività di interpretazione autentica ed alla cui chiarezza e rispetto per le istitu-

            zioni fa appello ogni cittadino. Il “Codice della giustizia contabile” del 2016 ha introdotto mol-
            teplici novità, ma per quanto concerne l’ambito della responsabilità amministrativa e del danno

            all’immagine si è limitato ad abrogarne, con l’allegato 3, il riferimento all’art. 7 della legge n.

            97/2001. Contestualmente ha stabilito che per i procedimenti contabili attualmente già in corso

            si continui ad applicare la normativa previgente, mentre per quelli successivi si faccia riferimen-
            to al Codice stesso. Il problema cui ancor oggi non si è trovata soluzione, è quale sia la corretta

            interpretazione della normativa previgente. Infatti, come abbiamo avuto modo di analizzare, la

            dottrina e la giurisprudenza, a seguito della novella del 2012 portata dalla Legge n. 190, si sono

            divise  tra un’interpretazione estensiva (che andava a ricomprendere, al fine del danno
            all’immagine, tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione) e una più restrittiva (che conside-

            rava ancora valido il vincolo posto nel 2009 in riferimento ai soli reati di cui al Capo I, Titolo II

            del codice penale, cioè quelli commessi contro la Pubblica Amministrazione da pubblici ufficiali

            (artt. 314-335-bis c.p.).

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