Page 139 - Quaderno 2017-8
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Conclusioni
Come abbiamo potuto notare dalla articolata disquisizione circa la responsabilità ammini-
strativa e il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, il tema è quanto mai attuale e
complesso.
Ormai le questioni inerenti la responsabilità amministrativa sono quanto più pacifiche.
L’istituto, infatti, si è consolidato nel tempo. È stato saldamente definito il concetto di rapporto
di impiego e di servizio, di condotta rilevante, di nesso di causalità. Qualche dubbio resta sul
concetto di elemento soggettivo, soprattutto per quanto concerne la corretta interpretazione
della colpa grave. Così come sono di sempre nuova costruzione giurisprudenziale, fermi gli
elementi fondamentali, le fattispecie concrete di danno erariale, a seconda delle sempre nuove
esigenze della comunità statuale.
Un problema più delicato è quello inerente al danno all’immagine. Le questioni introdotte,
infatti, sono molto articolate e non risolvibili sulla base di una mero coordinamento normativo
o della discrezionalità del singolo giudice contabile. In effetti, come abbiamo potuto vedere,
molto spesso si è pervenuti a differenti arresti da parte delle sezioni della Corte dei Conti, le
quali hanno, secondo loro legittima discrezionalità, ampliato o ristretto il campo del perseguibi-
le, attraverso una lettura più o meno ampia della normativa.
Sarebbe quindi forse auspicabile, in quest’ambito, un ulteriore intervento del legislatore
cui solo spetta l’attività di interpretazione autentica ed alla cui chiarezza e rispetto per le istitu-
zioni fa appello ogni cittadino. Il “Codice della giustizia contabile” del 2016 ha introdotto mol-
teplici novità, ma per quanto concerne l’ambito della responsabilità amministrativa e del danno
all’immagine si è limitato ad abrogarne, con l’allegato 3, il riferimento all’art. 7 della legge n.
97/2001. Contestualmente ha stabilito che per i procedimenti contabili attualmente già in corso
si continui ad applicare la normativa previgente, mentre per quelli successivi si faccia riferimen-
to al Codice stesso. Il problema cui ancor oggi non si è trovata soluzione, è quale sia la corretta
interpretazione della normativa previgente. Infatti, come abbiamo avuto modo di analizzare, la
dottrina e la giurisprudenza, a seguito della novella del 2012 portata dalla Legge n. 190, si sono
divise tra un’interpretazione estensiva (che andava a ricomprendere, al fine del danno
all’immagine, tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione) e una più restrittiva (che conside-
rava ancora valido il vincolo posto nel 2009 in riferimento ai soli reati di cui al Capo I, Titolo II
del codice penale, cioè quelli commessi contro la Pubblica Amministrazione da pubblici ufficiali
(artt. 314-335-bis c.p.).
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