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In tal senso, secondo le parole della Corte dei Conti, spetta all’interprete la verifica caso
per caso dell’attitudine offensiva all’amministrazione pubblica delle fattispecie penali sulle quali
poter fondare un’azione di responsabilità erariale per danno all’immagine compatibile con i cri-
teri enunciati dall’art. 1, comma 1-sexies della L. n. 20 del 1994, nella sua attuale formulazione.
In ogni caso, la preminenza del bene giuridico della libertà personale sulla corretta e imparziale
attività amministrativa è inidonea a determinare, anche in ragione dell’assenza di un assorbi-
mento di reati contro la pubblica amministrazione nelle condotte poste in essere dal soggetto,
un’offensività diretta all’organizzazione sanitaria, nonostante si sia in presenza di fatti avvenuti
presso presidi ospedalieri statali con diffusione a mezzo stampa della notizia.
A mio parere, forse, dovrebbe essere replicato il ragionamento che è stato adottato per
quanto concerneva il tema della delimitazione della giurisdizione. Come, infatti, abbiamo avuto
modo di vedere, ai fini dell’individuazione della competenza della Corte dei Conti non è stata
utilizzata la qualificazione giuridica del soggetto o la natura degli strumenti operativi (siano essi
di diritto pubblico o privato), bensì l’appartenenza, sia pure indiretta, del soggetto danneggiato
alla Pubblica Amministrazione globalmente intesa, con l’utilizzo di risorse finanziarie e patri-
moniali pubbliche, nel perseguimento di finalità anch’esse pubbliche e riferibili al pubblico inte-
resse.
Di conseguenza, anche per quanto riguarda il diritto al ripristino dell’immagine della pub-
blica amministrazione potrebbe essere utilizzato il medesimo ragionamento. In effetti, anche al-
la luce del principio di immedesimazione organica, qualsiasi azione compiuta dal dipendente
pubblico diventa esemplificativa del comportamento della Pubblica Amministrazione global-
mente intesa. In molteplici arresti del giudice contabile, infatti, si afferma che il danno
all’immagine, in base proprio al principio di immedesimazione organica, porta sempre ad identi-
ficare l’amministrazione con il soggetto che per essa ha agito, così da ricondurre
all’amministrazione stessa tanto gli sviluppi concreti di reale attuazione dei valori di legalità,
buon andamento ed imparzialità, quanto i corrispondenti, opposti disvalori legati alle forme più
gravi di illecito amministrativo - contabile, con evidente discredito delle istituzioni pubbliche.
Ecco che quindi qualsiasi condotta riprovevole sul piano penale, ma anche disciplinare, potreb-
be essere, in potenza, causatrice di un danno all’immagine. Onde evitare un’eccessiva arbitrarie-
tà del giudice, sarebbero quindi solo necessari dei criteri generali ed oggettivi di valutazione e di
quantificazione del danno in esame.
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