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E ciò risulta anche dalle numerose decisioni in cui la Corte dei Conti “si dimentica” di
trovarsi dinnanzi a un caso di responsabilità di un appartenente delle Forze Armate o delle For-
ze di Polizia e giudica, senza alcun distinguo, come si trattasse di un qualsiasi altro dipendente
pubblico.
Date queste premesse, tuttavia, non può essere altrettanto affermato che la Corte dei
Conti, almeno in alcune ipotesi emblematiche, non sia influenzata, nel raggiungere il suo con-
vincimento finale, dalle specificità funzionali ed organizzative dell’amministrazione militare e
dei suoi appartenenti. Tale influenza si è ravvisata, soprattutto (ma non solo), quando il giudice
contabile valuti alcuni elementi, quali la sussistenza della colpa grave o del dolo, del danno era-
riale o qualora debba applicare il potere riduttivo dell’addebito. In tali ipotesi, considerando le
funzioni e il contesto operativo in cui le Forze Armate e quelle di Polizia si trovano ad agire, la
Corte tende ad applicare, pur nell’ambito delle categorie giuridiche generali, specifici criteri di
valutazione, o più favorevoli o più stringenti, rispetto a quelli adottati per gli altri dipendenti
pubblici.
Sembra quindi quasi pacifico affermare che i parametri utilizzati per “i dipendenti con le
stellette” e per le Forze di Polizia in generale, così come analizzati nella casistica giurispruden-
ziale, hanno fatto della responsabilità amministrativa un settore in cui è l’elemento “funzione” a
giocare un ruolo di estrema importanza e a guidare il giudice verso il suo convincimento finale,
sia in termini più favorevoli che meno favorevoli al soggetto agente, a seconda della singola fat-
tispecie concreta giudicata.
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