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Altro problema è il fatto che il Codice è di recentissima introduzione. Per questo motivo

            ancora non si è formata sufficiente giurisprudenza per comprendere come la novella legislativa
            verrà interpretata dalla Corte dei Conti. Allo stato attuale, infatti, parte della giurisprudenza ha

            interpretato l’introduzione del “Codice della giustizia contabile” come un’apertura alla perse-

            guibilità del danno all’immagine causabile da qualsiasi reato contro la Pubblica Amministrazio-

            ne. Altra parte della giurisprudenza, però, non è concorde. E ci si chiede altresì se tutti i reati
            commessi da un pubblico dipendente durante l’esplicazione delle funzioni pubbliche siano da

            qualificare come reati contro la pubblica amministrazione.

                  Il problema è che, molto spesso, non è possibile fare una lista tassativa di tutti i compor-

            tamenti che risultano oggettivamente lesivi dell’immagine dell’amministrazione e che può anche
            succedere che il prestigio venga leso mediante delle condotte che non sono direttamente rivolte

            contro l’amministrazione di appartenenza.

                  A tal proposito, si pensi, ad esempio, alla violenza sessuale. Come ha sottolineato un re-
            centissimo arresto della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna , vi
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            sono numerosi dilemmi ancora aperti.

                  Nell’interessante caso di specie, era stato convenuto un medico accusato di violenza ses-

            suale perpetrata  durante l’esercizio  delle proprie funzioni.  In  motivazione  si afferma che la

            norma violata dal convenuto (a prescindere da ogni giudizio sulla gravità della condotta in sé,
            che appare indiscutibile) si colloca nella sezione II, titolo XII, capo III c.p., tra i delitti contro la

            libertà individuale, ed in particolare contro la libertà personale. In questo caso l’offesa al bene

            giuridico tutelato (la libertà personale delle pazienti sottoposte a visita medica ed oggetto delle
            violenze perpetrate dal convenuto) è, in realtà, ben diverso dal bene tutelato dalle norme che

            reprimono i reati contro la pubblica amministrazione, dove il bene tutelato è senza dubbio

            l’imparzialità e il buon andamento dell’attività amministrativa. Pertanto, posto che le norme in

            vigore indicano, come presupposto per la risarcibilità del danno all’immagine, l’esistenza di una
            condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, la semplice occasionalità delle

            condotte in un contesto sanitario aperto alla collettività, per reati contro la persona, non con-

            sente di poter riconoscere nelle sue condotte  l’offesa diretta ed immediata al bene giuridico

            dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, tipico dei reati specifici con-
            tro la pubblica amministrazione, e che si può ravvisare anche in altre fattispecie lesive

            dell’attività amministrativa, come alcuni reati contro la fede pubblica o la salute pubblica.



            186   Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza n. 73 del 24 marzo 2017.

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