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Altro problema è il fatto che il Codice è di recentissima introduzione. Per questo motivo
ancora non si è formata sufficiente giurisprudenza per comprendere come la novella legislativa
verrà interpretata dalla Corte dei Conti. Allo stato attuale, infatti, parte della giurisprudenza ha
interpretato l’introduzione del “Codice della giustizia contabile” come un’apertura alla perse-
guibilità del danno all’immagine causabile da qualsiasi reato contro la Pubblica Amministrazio-
ne. Altra parte della giurisprudenza, però, non è concorde. E ci si chiede altresì se tutti i reati
commessi da un pubblico dipendente durante l’esplicazione delle funzioni pubbliche siano da
qualificare come reati contro la pubblica amministrazione.
Il problema è che, molto spesso, non è possibile fare una lista tassativa di tutti i compor-
tamenti che risultano oggettivamente lesivi dell’immagine dell’amministrazione e che può anche
succedere che il prestigio venga leso mediante delle condotte che non sono direttamente rivolte
contro l’amministrazione di appartenenza.
A tal proposito, si pensi, ad esempio, alla violenza sessuale. Come ha sottolineato un re-
centissimo arresto della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna , vi
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sono numerosi dilemmi ancora aperti.
Nell’interessante caso di specie, era stato convenuto un medico accusato di violenza ses-
suale perpetrata durante l’esercizio delle proprie funzioni. In motivazione si afferma che la
norma violata dal convenuto (a prescindere da ogni giudizio sulla gravità della condotta in sé,
che appare indiscutibile) si colloca nella sezione II, titolo XII, capo III c.p., tra i delitti contro la
libertà individuale, ed in particolare contro la libertà personale. In questo caso l’offesa al bene
giuridico tutelato (la libertà personale delle pazienti sottoposte a visita medica ed oggetto delle
violenze perpetrate dal convenuto) è, in realtà, ben diverso dal bene tutelato dalle norme che
reprimono i reati contro la pubblica amministrazione, dove il bene tutelato è senza dubbio
l’imparzialità e il buon andamento dell’attività amministrativa. Pertanto, posto che le norme in
vigore indicano, come presupposto per la risarcibilità del danno all’immagine, l’esistenza di una
condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, la semplice occasionalità delle
condotte in un contesto sanitario aperto alla collettività, per reati contro la persona, non con-
sente di poter riconoscere nelle sue condotte l’offesa diretta ed immediata al bene giuridico
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, tipico dei reati specifici con-
tro la pubblica amministrazione, e che si può ravvisare anche in altre fattispecie lesive
dell’attività amministrativa, come alcuni reati contro la fede pubblica o la salute pubblica.
186 Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza n. 73 del 24 marzo 2017.
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