Page 138 - Quaderno 2017-8
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Per completezza espositiva, un ultimo cenno merita di essere fatto in relazione al possibile
danno all’immagine conseguente ai trasferimenti del personale militare.
Una particolare forma che non ha generato dubbi interpretativi si ha con il cosiddetto tra-
sferimento per incompatibilità ambientale. Questo genere di trasferimento è stato dalla giurisprudenza
ricondotto nell’ambito dei trasferimenti per esigenze di servizio, non costituendo dunque una
fattispecie autonoma ma inquadrandosi quale species del più ampio genus dei trasferimenti di au-
torità.
La finalità del trasferimento di un dipendente pubblico per incompatibilità ambientale è
quella di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell’ufficio restituendo allo stesso il
prestigio, l’autorevolezza o l’immagine perduti . Lo stesso non ha carattere sanzionatorio, né
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postula un comportamento contrario ai doveri d’ufficio e non ha, dunque, natura disciplinare
essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possa far ritene-
re nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’ufficio l’ulteriore permanenza del di-
pendente in una determinata sede.
Parte della dottrina, non supportata ancora da casi giurisprudenziali, ritiene possibile che
possano sussistere dei profili di responsabilità amministrativa nei casi in cui un militare sia tra-
sferito per incompatibilità ambientale. In particolare, qualora i fatti e gli episodi posti a base del-
la dichiarata incompatibilità siano di estrema gravità e risonanza pubblica, qualora la condotta
tenuta risulti causativa del cosiddetto clamor fori e la pubblica amministrazione debba affrontare
dei costi finalizzati a ripristinare l’immagine lesa, si potrebbe configurare un’ipotesi di danno
all’immagine dell’amministrazione di appartenenza del militare il quale potrebbe dunque essere
chiamato in giudizio dinanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
La potenzialità dannosa del comportamento illecito va saggiata in concreto, caso per caso,
per cui nessun rilievo assumeranno comportamenti sporadici mentre la pluralità, la gravità ed il
conseguente impatto sull’opinione pubblica di tali fatti costituiranno un sicuro indice della dif-
fusione della conoscenza da parte dei cittadini dell’esistenza di una distorta organizzazione dei
pubblici poteri e, conseguentemente, della presenza di un danno certo per l’amministrazione,
danno che può essere quantificato equitativamente.
185 Consiglio di Stato, sez IV, sentenza n. 1133/2000.
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