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ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano. Essa è regola fondamentale per i citta-

            dini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza.
                  Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del supe-

            riore e dell’inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di ge-

            rarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell’obbedienza.

                  Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla di-
            sciplina e ai rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere e al pericolo”.

                  Il successivo art. 1347, rubricato “Obbedienza” specifica inoltre che “L’obbedienza consiste

            nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giu-

            ramento prestato.
                  Il dovere dell’obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dall’articolo 1349, comma 2 e dall’articolo 729

            del regolamento”.

                  Dunque, dall’analisi del dettato normativo si può desumere che le uniche legittime ecce-
            zioni al dovere di obbedienza per i militari sono i casi previsti dagli artt. 1349 del Codice e 729

            del Regolamento.

                  In particolare, il secondo comma dell’art. 1349 del Codice afferma che “il militare al quale è

            impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comun-

            que manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori”.
                  Coerentemente, il secondo comma dell’art. 729 del Regolamento afferma che “il militare al

            quale è impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva parte-

            cipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto a eseguirlo se l’ordine è con-
            fermato. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale è impartito un ordine manifestamen-

            te rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il do-

            vere di non eseguire l’ordine e informare al più presto i superiori”.

                  È dunque presente anche in ambito militare l’istituto della rimostranza, oltre che la causa
            di giustificazione, con esenzione dalla responsabilità, per il militare che ha agito (provocando un

            danno erariale) sulla base di un ordine che era obbligato a eseguire.

                  Le Corti, a più riprese, hanno precisato che il diritto di rimostranza avverso un atto del

            superiore va in ogni caso esercitato con espressioni convenienti e non polemiche, compatibili
            con il rispetto dovuto al superiore. Il potere di rimostranza, inoltre, non può essere utilizzato

            sulla base di semplici valutazioni soggettive o al fine di contestare provvedimenti di carattere

            organizzatorio.




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