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Interessante, in quest’ultimo senso, una sentenza della sezione Toscana del 2006, giudi-

            cante l’illecito conferimento a soggetti esterni di incarichi di progettazione, in presenza di idonei
            tecnici interni. La Corte, in questo caso, ha ravvisato un danno erariale pari al compenso eroga-

            to a  tali soggetti esterni; la  somma, tuttavia, veniva ritenuta  suscettibile di potere riduttivo

            dell’addebito in quanto il conferimento contra legem era avvenuto sulla scorta di pregressa prassi

            illegalmente seguita dall’ente.
                  Le fattispecie in cui, in ambito militare, il giudice contabile ha ritenuto di dover applicare il

            potere riduttivo dell’addebito sono a dir poco numerose. Come già accennato in introduzione a

            questo capitolo, infatti, è proprio attraverso l’applicazione e l’interpretazione di tale potere di-

            screzionale che il giudice contabile può concretamente tener conto delle specificità funzionali
            del corpo militare.

                  Tra le numerose sentenze rinvenute merita di essere analizzata, seppur risalente , quella
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            inerente a un appartenente all’Arma dei Carabinieri che uccideva, per eccesso colposo nell’uso
            legittimo delle armi, un soggetto che non si era fermato ad un posto di blocco. La Sezione II

            della Corte dei Conti riteneva, nel caso in oggetto, di dover fare applicazione del potere ridutti-

            vo in quanto il comportamento del responsabile era stato influenzato dalle particolari condizio-

            ni in cui si era svolta l’azione, quali la tensione connessa alla particolare finalità dell’operazione

            di polizia in corso (a seguito di un sequestro di persona), l’ora notturna, la concitazione del
            momento e la giovane età dell’operante.

                  Solitamente si parla del carattere urgente del servizio di polizia e di difesa espletato che

            viene sovente considerato dalla giurisprudenza come in grado di escludere del tutto la respon-
            sabilità  amministrativa  ovvero  circostanza  rilevante  ai  fini  dell’applicazione  della  riduzione

            dell’addebito.

                  Molto spesso, inoltre, la Corte dei Conti prende in considerazione, ai fini dell’applicazione

            del potere  riduttivo,  “l’obiettiva  pericolosità che deriva nel maneggio delle armi da fuoco,
            all’atto dello svolgimento di servizi armati, i cui rischi, per ragioni connesse a superiori interessi

            della società, devono in parte ricadere sull’amministrazione”.

                  In altri casi, la Corte ha ancorato la possibilità di esercizio della riduzione dell’addebito al

            comportamento del soggetto, alle condizioni nelle quali il medesimo ha agito e al grado di in-
            fluenza avuto nella produzione del danno. Emblematico precedente giurisprudenziale (anche se

            ormai anche questo risalente) è la sentenza della Corte dei Conti, Sez. I, n. 13 del 23 gennaio

            1989, nella quale si è ritenuto che legittimasse l’applicazione del potere riduttivo la circostanza

            170   Corte dei Conti, sez. II, sentenza n. 91 del 23 marzo 1994.

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