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Interessante, in quest’ultimo senso, una sentenza della sezione Toscana del 2006, giudi-
cante l’illecito conferimento a soggetti esterni di incarichi di progettazione, in presenza di idonei
tecnici interni. La Corte, in questo caso, ha ravvisato un danno erariale pari al compenso eroga-
to a tali soggetti esterni; la somma, tuttavia, veniva ritenuta suscettibile di potere riduttivo
dell’addebito in quanto il conferimento contra legem era avvenuto sulla scorta di pregressa prassi
illegalmente seguita dall’ente.
Le fattispecie in cui, in ambito militare, il giudice contabile ha ritenuto di dover applicare il
potere riduttivo dell’addebito sono a dir poco numerose. Come già accennato in introduzione a
questo capitolo, infatti, è proprio attraverso l’applicazione e l’interpretazione di tale potere di-
screzionale che il giudice contabile può concretamente tener conto delle specificità funzionali
del corpo militare.
Tra le numerose sentenze rinvenute merita di essere analizzata, seppur risalente , quella
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inerente a un appartenente all’Arma dei Carabinieri che uccideva, per eccesso colposo nell’uso
legittimo delle armi, un soggetto che non si era fermato ad un posto di blocco. La Sezione II
della Corte dei Conti riteneva, nel caso in oggetto, di dover fare applicazione del potere ridutti-
vo in quanto il comportamento del responsabile era stato influenzato dalle particolari condizio-
ni in cui si era svolta l’azione, quali la tensione connessa alla particolare finalità dell’operazione
di polizia in corso (a seguito di un sequestro di persona), l’ora notturna, la concitazione del
momento e la giovane età dell’operante.
Solitamente si parla del carattere urgente del servizio di polizia e di difesa espletato che
viene sovente considerato dalla giurisprudenza come in grado di escludere del tutto la respon-
sabilità amministrativa ovvero circostanza rilevante ai fini dell’applicazione della riduzione
dell’addebito.
Molto spesso, inoltre, la Corte dei Conti prende in considerazione, ai fini dell’applicazione
del potere riduttivo, “l’obiettiva pericolosità che deriva nel maneggio delle armi da fuoco,
all’atto dello svolgimento di servizi armati, i cui rischi, per ragioni connesse a superiori interessi
della società, devono in parte ricadere sull’amministrazione”.
In altri casi, la Corte ha ancorato la possibilità di esercizio della riduzione dell’addebito al
comportamento del soggetto, alle condizioni nelle quali il medesimo ha agito e al grado di in-
fluenza avuto nella produzione del danno. Emblematico precedente giurisprudenziale (anche se
ormai anche questo risalente) è la sentenza della Corte dei Conti, Sez. I, n. 13 del 23 gennaio
1989, nella quale si è ritenuto che legittimasse l’applicazione del potere riduttivo la circostanza
170 Corte dei Conti, sez. II, sentenza n. 91 del 23 marzo 1994.
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