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dell’ente che ha effettuato la denuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti e finalizzata
ad accertare le cause dell’evento dannoso, l’entità del danno erariale e le eventuali responsabilità.
Le inchieste amministrative sono generalmente caratterizzate da una peculiare articolazio-
ne strutturale che ha origine da un atto d’iniziativa d’ufficio, pur potendo quest’ultimo venire
adottato in conseguenza di una denuncia.
La regolamentazione delle singole inchieste trova per lo più le sue fonti nella prassi, nelle
norme interne o, ancora, nei principi di buona amministrazione, nelle direttive dei superiori ge-
rarchici o dell’Autorità che ha disposto l’inchiesta stessa.
L’atto che dispone l’inchiesta è sempre necessario in quanto si vuole che ad essa parteci-
pino organi rispetto alle cui funzioni tale attività sarebbe esorbitante o estranea. Inoltre, solita-
mente, con tale atto si può disporre la creazione di un organo straordinario, di regola collegiale,
estendendo allo stesso particolari poteri giuridici, come ad esempio la facoltà di richiedere la
collaborazione delle varie autorità interessate. Infine, l’atto de quo deve contenere la delimitazio-
ne più o meno rigorosa dell’oggetto dell’indagine ed eventualmente l’indicazione delle modalità
secondo cui l’attività inquirente deve espletarsi.
La delimitazione dell’oggetto e l’esatta individuazione dei compiti e dei poteri operate
dall’atto istitutivo risultano, d’altra parte, ancora più necessarie se si pensa che non esiste nel
nostro ordinamento una normativa generale che disciplini analiticamente le inchieste svolte dal-
la pubblica amministrazione. Così, a parte qualche disposizione particolare contenuta in varie
fonti normative (quali il RAD e il TUROM), assumono una notevole rilevanza in tale materia la
prassi seguita e i precedenti.
Dopo l’apertura dell’inchiesta amministrativa si passa alla fase istruttoria, ovvero a quella
fase rivolta all’acquisizione degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa e alla raccolta de-
gli elementi che servono alla loro valutazione obiettiva ed imparziale.
Infine, nella sua fase terminale, l’inchiesta culmina con la redazione e il deposito di una re-
lazione attraverso la quale viene data esternazione ai risultati conoscitivi acquisiti. La relazione
d’inchiesta di regola non produce certezza legale, ma soltanto notiziale, nel senso che non ha la
forza di obbligare chiunque ad usare la certezza che essa fissa: il fatto di promanare da una
pubblica autorità le conferisce solo una particolare autorevolezza, per cui le altre autorità di re-
gola vi si attengono, mentre nei confronti dei privati non ha alcuna forza giuridica.
I risultati cui l’amministrazione militare perviene sono comunque tutt’altro che ignorati
dal giudice contabile nelle sue valutazioni. Pur non vincolandolo direttamente, in numerose sen-
tenze sembra trasparire chiaramente l’influenza dell’istruttoria svolta nel corso dell’inchiesta
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