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in cui un Carabiniere, responsabile della morte di altra persona per l’uso imprudente dell’arma

            di servizio, fosse stato immesso di recente nell’attività militare e che il corso di formazione ob-
            bligatorio fosse stato eccezionalmente corto.

                  Ancora si segnala un altro caso di responsabilità amministrativa per omessa o ritardata

            denuncia del fatto dannoso. Nella fattispecie si trattava di un Colonnello che non aveva perse-

            guito il responsabile principale del danno, né tantomeno denunciato il fatto dannoso alla Corte
            dei Conti . Il giudice contabile motivava la sua decisione di ricorrere al potere riduttivo “vista,
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            da un lato, la particolare natura dell’organizzazione militare nella quale le competenze tendono

            ad essere parcellizzate in relazione alla rigida gerarchia che la contraddistingue e, dall’altro lato,

            l’assenza di comportamenti omissivi e dannosi per la collettività posti in essere dal convenuto”.
                  Altre interessanti applicazioni del potere riduttivo si sono altresì ritrovate in qualche fatti-

            specie concernente il personale delle Forze di Polizia. Ne è un esempio il caso deciso dalla se-

            zione giurisdizionale del Lazio riguardante un incidente stradale avvenuto nell’espletamento di
            servizi urgenti d’istituto, senza però che il convenuto (agente scelto della Polizia di Stato) faces-

            se uso del dispositivo acustico di allarme, né di quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante

            blu. Il giudice contabile, dopo aver affermato che l’espletamento di servizi urgenti non può co-

            munque esimere i conducenti dei veicoli adibiti a tali servizi dal rispetto delle regole del Codice

            della strada, riteneva sussistenti le condizioni per l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito:
            “l’esercizio in concreto di tale potere è inteso a proporzionare il danno risarcibile al malinteso

            impegno finalizzato al più celere espletamento dei compiti di istituto, in rapporto alla rilevante

            aliquota di rischio che incombe, a causa delle mansioni espletate, sugli appartenenti alle Forze di
            Polizia”.

                  È comunque da sottolineare che, al fine di prevenire un abuso del potere di riduzione, è la

            stessa  giurisprudenza contabile a richiedere un particolare rigore nella motivazione.

            Quest’ultima deve, infatti, ritenersi contraddittoria, carente o insufficiente ove non vi sia la spe-
            cificazione degli elementi valutati a favore del responsabile, ossia dove non trovi fondamento

            oggettivo in circostanze che hanno assunto rilevanza nella verificazione del fatto dannoso, oltre

            che nella manifestazione del grado di colpa dell’agente.


            1.2.2. Le inchieste amministrative militari

                  Ai fini della delineazione della responsabilità amministrativa risulta di fondamentale im-

            portanza l’inchiesta amministrativa, intesa come una  procedura condotta dal Comandante

            171   Corte dei Conti, sez. Veneto, sentenza n. 1010 del 14 luglio 2005.

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