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Dall’altro lato, però, non si può altrettanto affermare che la Corte dei Conti, almeno in al-

            cune ipotesi emblematiche, sia del tutto indifferente nei confronti delle specificità funzionali
            dell’amministrazione militare.

                  La specificità delle Forze Armate e delle Forze di Polizia è stata sancita anche in via legi-

            slativa con l’art. 19 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, il quale ha affermato che “ai fini della

            definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pen-
            sionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del

            Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza

            della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le fun-

            zioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per
            i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. La disciplina attua-

            tiva dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali

            si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie”. Si può quindi affermare che le condotte
            del personale militare siano valutate dai giudici contabili proprio in ragione dei particolari e dei

            complessi compiti da assolvere.

                  Il particolare compito affidato alle Forze Armate e alle Forze di Polizia è stato però utiliz-

            zato anche in termini positivi dalla Corte dei Conti. La complessità e la difficoltà degli incarichi

            loro affidati, infatti, sono state considerate dai giudici contabili, sia sul piano degli effetti sia su
            quello applicativo ed interpretativo. Un esempio emblematico è l’applicazione del potere ridut-

            tivo dell’addebito amministrativo-contabile da parte del giudice chiamato a valutare comporta-

            menti di membri delle Forze Armate e di polizia, di cui diremo in seguito.
                  Ciò che  rende destramente interessante lo studio della responsabilità amministrativa  e

            contabile del militare è il fatto che le peculiarità viste, nella maggior parte dei casi, non derivano

            da fonti normative bensì da applicazioni giurisprudenziali.

                  Inoltre, le specificità introdotte dalle diverse interpretazioni dei giudici contabili non sono
            limitate ai soli casi in cui oggetto di valutazione sia l’amministrazione militare e la responsabilità

            dei suoi appartenenti.

                  Le specificità, infatti, sono molto spesso estese anche ad altri corpi (e ai loro appartenenti)

            che nulla hanno a che vedere con le Forze Armate ma che, al pari di esse, si distinguono dal re-
            sto degli apparati amministrativi per le funzioni esercitate a beneficio della collettività. Dunque,

            lo stesso discorso può essere fatto anche per gli appartenenti alle Forze di Polizia, i quali, sep-

            pur componente civile dell’apparato della difesa e della sicurezza, si distinguono, al pari delle

            Forze Armate, per le evidenti specificità funzionali.

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