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comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei Conti affinché promuova l’eventuale procedimento

            di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129
            delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs.

            28 luglio 1989, n. 271”.

                  Il campo di applicazione della nuova normativa, anche alla luce della sua recentissima in-

            troduzione, non risulta ancora troppo chiaro. Dovrà quindi attendersi giurisprudenza sul meri-
            to, soprattutto alla luce del fatto che la nuova normativa potrà essere applicata solo nei giudizi

            contabili che saranno portati innanzi alla Corte dei Conti dopo l’entrata in vigore del nuovo

            Codice.


            4.4.  Il codice di comportamento dei pubblici dipendenti

                  Ulteriore  riferimento,  seppure indiretto, al danno all’immagine della  Pubblica Ammini-

            strazione si rinviene nel “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”, adottato con de-
            creto del Ministro per la Funzione pubblica del 28 novembre 2000 e successivamente modifica-

            to.

                  Ad oggi, l’art. 3, comma 3 , del suddetto codice obbliga i dipendenti ad impegnarsi ad
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            evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi e all’immagine

            dell’amministrazione, con il corollario dell’astensione da dichiarazioni pubbliche che vadano a
            detrimento dell’ente (art. 11, comma 2).

                  L’art. 9 del codice reca norme dirette a tutelare l’immagine dell’amministrazione, attraver-

            so una serie di prescrizioni inerenti la vita sociale del dipendente pubblico, al quale viene richie-
            sto, non soltanto un comportamento corretto nel corso dello svolgimento della prestazione la-

            vorativa, ma anche di astenersi, nella propria vita privata, da atteggiamenti e azioni che possano

            causare un  danno all’immagine dell’amministrazione. In particolare, il dipendente non deve

            sfruttare la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino
            e, nei rapporti privati, in modo specifico con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni,

            non deve menzionare, né fare altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, posto

            che ciò possa nuocere all’immagine dell’amministrazione. A fondamento di tali regole compor-

            tamentali è posto l’art. 54 della Costituzione che, come si è visto in precedenza, sancisce il do-
            vere del dipendente pubblico di adempiere alle proprie funzioni con disciplina e onore.



            137   Art. 3, comma 3 del Codice di comportamento: “Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per
               ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli inte-
               ressi o all’immagine dell’Autorità. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le
               quali sono stati conferiti”.

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