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Nonostante le aperture appena analizzate, le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della

            Corte dei Conti con la sentenza n. 8/20/QM del 19 marzo 2015 hanno chiuso il dibattito insor-
            to in ordine alla esatta configurazione della responsabilità patrimoniale per danno all’immagine

            ogni volta che un soggetto pubblico, anche di fatto, si renda autore e venga condannato per rea-

            ti contro la Pubblica amministrazione. Si legge nella sentenza che la legge n. 190/2012, usando

            l’espressione  “reato contro la pubblica amministrazione”, non  ha abrogato tacitamente
            l’espressione di cui al combinato disposto degli artt. 17 della L. n. 141/2009 e 7 della L. n.

            97/2001 (“delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del Libro

            Secondo del codice penale”) poiché non ha regolato ex novo l’intera materia (ipotesi prevista

            dall’art. 15 delle cosiddette Preleggi), bensì ha inserito solo alcuni commi che insistono sul quan-
            tum dovuto in caso di danno all’immagine. Di conseguenza, secondo le Sezioni Riunite, le due

            normative restano del tutto compatibili e, quindi, il termine “reato contro la P.A.” deve ritenersi

            riferito ai delitti contro la P.A. di cui si discute e previsti dal Capo I, Titolo II del libro secondo
            del codice penale.

                  Si tratta, con ogni evidenza, di un intervento  di per sé corretto, ma  che, tuttavia, può

            sconfinare nella irrazionalità, se interpretato in senso ingiustificatamente riduttivo dei poteri del-

            la Procura, tali da non consentire più la tutela di quei beni valori che l’intervento legislativo

            stesso non ha mai pensato di mettere in discussione.
                  In quest’ottica, e con specifico riferimento al danno all’immagine, le valutazioni sui limiti

            dell’attività della Procura vanno condotte in base ai beni - valori che l’azione erariale intende tu-

            telare e la cui lesione produce il danno in discorso, come concordemente riconosciuto dalla
            Corte  costituzionale (ex sentenza n. 355/2010) e dalle Sezioni Riunite (ex sentenza n. 8-

            QM/2015), che hanno individuato tali beni-valori in quelli declinati dall’art. 97 della Costituzio-

            ne. Occorre ricordare altresì che il costituente ha correlato ai beni valori declinati dall’art. 97 il

            fondamentale dovere, per “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche […] di adempierle con disciplina
            ed onore”, ex art. 54, comma 2 della stessa Costituzione. Da questo punto di vista, è evidentissi-

            mo lo stretto e biunivoco collegamento che si crea tra l’art. 97 e l’art. 54 e, tramite quest’ultimo

            articolo, con gli articoli precedenti, fino ai principi fondamentali della Repubblica. Alla luce di

            tutto ciò, secondo autorevole dottrina, sembra davvero eccessivo pensare che l’intenzione limi-
            tativa del legislatore del 2009 consenta di enucleare il danno all’immagine solo quando il delitto

            contro la Pubblica Amministrazione resti nell’ambito del capo I del titolo II del libro II del co-

            dice penale e non anche quando un delitto del genere, sebbene ugualmente commesso, si com-




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