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Infatti, sebbene in un primo momento la magistratura contabile non ha potuto fare altro

            che adeguarsi al rinnovato quadro normativo, con il passare del tempo la giurisprudenza si è
            dimostrata dubbiosa nei confronti delle argomentazioni e con le conclusioni addotte dalla Con-

            sulta.

                  Il giudice contabile, molto spesso, in forza di un coordinamento normativo tra l’art. 7 L.

            97/2001 e l’art.129 disp. att. c.p.p. da questo richiamato e fatto salvo, ha ritenuto possibile una
            condanna al risarcimento del danno all’immagine anche in conseguenza di reati diversi da quelli

            di cui all’art. 7 stesso. L’art. 17 de quo, infatti, limitandosi a rinviare ai casi e modi di cui all’art. 7,

            rende operativo il richiamato art.  129 cit., il  quale al comma 3 dispone che  “Quando esercita

            l’azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l’erario, il pubblico ministero informa il procuratore
            generale presso la Corte dei conti, dando notizia dell’imputazione”.

                  In forza di tale interpretazione, dunque, l’amministrazione potrebbe accedere al risarci-

            mento del danno all’immagine sia nel caso in cui ricorra una sentenza irrevocabile di condanna
            per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione sia nel caso in cui, per reati diversi da

            quelli che abbiano comunque cagionato un danno all’erario, sia stata (meramente)  esercitata

            l’azione penale da parte del pubblico ministero.

                  La prima sentenza discorde è stata quella della Sezione giurisprudenziale per la Toscana

            che si è posta in deliberato contrasto con la decisione della Consulta stessa, affermando la giu-
            ridica configurabilità del danno all’immagine anche nel caso di reati comuni . Si è, infatti, con-
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            siderato che, non essendo il processo di responsabilità amministrativo - contabile assimilabile al

            processo penale, non sono valevoli le tassatività previste in quella giurisdizione e sarebbe illogi-
            co e non conforme a Costituzione limitare la risarcibilità del danno all’immagine alle sole ipotesi

            di delitti contro la pubblica amministrazione, senza estenderla alle ipotesi non meno gravi, e an-

            zi punite con pene anche più pesanti, di quelle previste per alcuni reati di cui al titolo I capo II

            del libro II c.p., come l’ipotesi di truffa di cui al capoverso dell’articolo 640 c.p. o finanche le

            ipotesi di cui all’art. 640-bis c.p. .
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                  Ulteriore propensione è stata quella, in via estensiva, di riconoscere la possibilità per le

            procure regionali di agire in giudizio per il risarcimento del danno all’immagine della P.A. anche

            in presenza di una sentenza di patteggiamento definitiva ex art. 444 c.p.p. (dunque non soltanto
            previa sussistenza di una sentenza di condanna) avente ad oggetto uno dei delitti dei pubblici

            ufficiali contro la Pubblica Amministrazione contemplati dal codice penale.



            131   Corte dei Conti, sezione giurisdizionale, Toscana, sentenza n. 236 del 4 luglio 2011.
            132   Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 286 del 13 aprile 2012.

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