Page 85 - Quaderno 2017-8
P. 85

continuato ad essere  soggetti  a  giudizi di responsabilità quand’anche non  fosse ricorso

            l’accertamento di un illecito penale a monte.
                  Infine, la normativa è stata censurata anche alla luce del combinato disposto degli artt. 24

            Cost. e 2059 c.c., intendendo il diritto all’immagine alla stregua di un diritto della personalità e

            come tale meritevole di tutela a prescindere dalla ricorrenza anche dell’illecito penale.

                  Occorre inoltre ricordare che, prima dell’intervento della Corte costituzionale, non si era
            ancora formato, in ordine all’interpretazione dell’art. 17, comma 30-ter, un consolidato diritto

            vivente, essendo presenti, nello scenario giurisprudenziale, almeno  tre opzioni interpretative.

            Per la prima, l’articolo andava interpretato nel senso che la tutela del danno all’immagine per

            fatto dei suoi dipendenti, sussistesse nei soli casi direttamente previsti dall’ art. 7 della legge n.
            97 del 2001 ovvero in quelli in cui il danno derivi da reati contro la pubblica amministrazione,

            dovendosi ritenere preclusa ogni ulteriore tutela per il danno all’immagine derivante da reati di-

            versi da quelli commessi contro la P.A. e, a maggior ragione, per quello derivante da fatto illeci-
            to non costituente reato. Per il secondo indirizzo, l’articolo doveva intendersi nel senso che la

            tutela del danno all’immagine continuasse a sussistere, non solo nei casi direttamente previsti

            dall’ art. 7 della legge n. 97 del 2001, ma anche in quelli cui lo stesso art. 7 indirettamente rinvia

            allorquando fa salvo il disposto dell’art. 129 comma 3 delle disposizioni attuative del c.p.p.

                  In tal modo il danno ricorrerebbe sia nel caso di danno all’immagine causato da reati con-
            tro la P.A., sia in quello scaturente da ogni altro reato, ritenendosi esclusa ogni ulteriore tutela

            soltanto nel caso di danno derivante da fatto illecito non costituente reato. Ad avviso della terza

            linea interpretativa, invece, l’articolo  comporta che, come per la seconda opzione, la  tutela
            dell’immagine possa sostenersi nel caso di danno scaturente da qualsivoglia tipologia di reato

            (con la sola esclusione, quindi, di quello causato da fatto illecito non costituente reato), con la

            precisazione, in punto di giurisdizione, che spetta al giudice contabile la cognizione sul danno

            da reato contro la P.A., mentre alla delibazione del giudice ordinario è sottoposto il danno
            all’immagine originato da reato comune.

                  In tale situazione d’incertezza è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 355

            del 15 dicembre 2010, che ha dichiarato le questioni sollevate in parte inammissibili e in parte

            infondate.
                  La via prescelta dalla Corte abbraccia la prima delle opzioni sopra ricordate e la sua con-

            formità a Costituzione viene desunta dal Giudice delle leggi nel rilievo per cui la limitazione del-

            la tutela del danno in argomento al solo caso in cui esso sia recato da un reato contro la P.A. si

            inserisce coerentemente in un disegno legislativo volto a ridurre i casi di responsabilità ammini-

                                                           - 83 -
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90