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del danno non può riferirsi se non a perdite. A questi limiti soggiace anche la tutela risarcitoria

            dei danni non patrimoniali causati dalla lesione di diritti o interessi costituzionalmente protetti,
            quale il diritto all’immagine, con la peculiarità che essa deve essere ammessa, per precetto costi-

            tuzionale, indipendentemente dalla dimostrazione di perdite  patrimoniali, oggetto del risarci-

            mento essendo la diminuzione o la privazione di valori inerenti al bene protetto”.

                  Tale inquadramento sistematico è stato oggetto di critiche e di tendenze contrastanti. In
            particolare, si è assistito a un cambio di rotta a favore del danno come conseguenza a partire

            dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929 che ha affermato che

            “poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configura-

            bile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazio-
            ne giuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della

            persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l’immagine della persona giu-

            ridica o dell’ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno
            patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno

            cosiddetto conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente

            nel quale si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale dimi-

            nuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridi-

            ca o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considera-
            zione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giu-

            ridica o l’ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona

            giuridica o all’ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto”.
                  Tale principio, affermato per la prima volta dalla Cassazione, ha trovato espresso acco-

            glimento in alcune decisioni delle sezioni regionali della Corte dei Conti. Contestualmente, il

            Collegio ha individuato “nell’esercizio dei propri poteri di qualificazione in diritto (secondo il

            brocardo iura novit curia) la norma violata dal convenuto nell’art. 2059 c.c. anziché nell’art. 2043

            c.c.” . La riconducibilità all’art. 2059 c.c. è stata sostenuta anche dalle Sezioni Unite che, con
                 124
            sentenza n. 26972 del 2008, “con riferimento al danno non patrimoniale e, quindi, anche al

            danno all’immagine ha fissato il principio secondo il quale, in virtù di una lettura costituzional-

            mente orientata dell’art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non pa-
            trimoniale, la tutela risarcitoria è data, oltre ai casi determinati dalla legge, nei casi di lesione di

            specifici diritti inviolabili della persona fisica offesa, equivalente a quelli della persona giuridica

            pubblica, e ciò in presenza di un’ingiustizia costituzionalmente qualificata (ex artt. 2, 3, 97 Cost.).

            124   Corte dei Conti, Sezione Regionale Lombardia, sentenza n. 532 del 30 luglio 2008.

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