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dieci giorni di pregiudizio subito. Nel caso, invece, in cui la detenzione in contrasto con l’art. 3
Cedu abbia avuto una durata inferiore ai quindici giorni, il magistrato dovrà liquidare una
somma pari a 8 euro per ogni giorno di pregiudizio subito.
Il magistrato procederà al risarcimento in forma monetaria, sempre nella misura di otto
euro per ogni giorno di danno subito, anche nel caso in cui - pur essendosi protratto il
pregiudizio per più di quindici giorni - il periodo di pena da scontare che residua in capo al
detenuto non sia sufficientemente lungo da consentire la detrazione di tutti i giorni di pena
‘scontata’.
Appare evidente che nel disegno del legislatore, la forma principale di ristoro è
rappresentata dalla riduzione della durata della pena. Tale rimedio ha un significato importante
e immediatamente percepibile, poiché rappresenta il tentativo di risarcire in forma per così dire
specifica il danno derivante dal surplus di sofferenza generato da condizioni detentive inumane e
degradanti.
Quanto all’idoneità di tale tipo di ristoro a soddisfare le richieste provenienti da
Strasburgo, si può senz’altro ritenere che il Consiglio d’Europa lo valuti come uno strumento
riparativo adeguato. Ciò si desume, innanzitutto, dalla giurisprudenza della Corte europea che,
proprio in una sentenza relativa ad un caso di sovraffollamento carcerario, ha espressamente
affermato che “a mitigation of sentence may under certain conditions be a form of compensation afforded to
defendants in connection with violations of the Convention that occurred in the criminal proceedings against
them” .
125
Passando ora ad esaminare l’altro rimedio introdotto con il d.l. 92/2014, quello
disciplinato nel comma 3 dell’art. 35-ter e diretto a “coloro che hanno subito il pregiudizio di cui
al comma 1 in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della
pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere”.
Destinatari di tale strumento sono dunque coloro che hanno subito il pregiudizio durante un
periodo di custodia cautelare a cui non è seguita la condanna a pena detentiva, come nel caso,
ad esempio, di soggetti che all’esito del processo siano stati assolti. Il rimedio è poi diretto a
soggetti che abbiano terminato il periodo di espiazione della pena detentiva o della misura di
sicurezza e solo successivamente si siano determinati a chiedere il risarcimento per il danno
patito o, ancora, a soggetti che sono ammessi ad espiare la pena in forma extramuraria, perché
ad esempio beneficiari di una misura alternativa. Basti in questa sede osservare che, in base a
quanto stabilito dal comma 3, il risarcimento - che in questo caso è esclusivamente monetario (e
125 Cfr. C. edu, sez. I, 10 gennaio 2012, Ananyev c. Russia, § 222.
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