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dieci giorni di pregiudizio subito. Nel caso, invece, in cui la detenzione in contrasto con l’art. 3

            Cedu abbia avuto una durata inferiore ai  quindici  giorni, il magistrato dovrà liquidare una
            somma pari a 8 euro per ogni giorno di pregiudizio subito.

                  Il magistrato procederà al risarcimento in forma monetaria, sempre nella misura di otto

            euro per ogni giorno di danno subito, anche nel caso in cui  -  pur essendosi protratto il

            pregiudizio per più di quindici giorni - il periodo di pena da scontare che residua in capo al
            detenuto non sia  sufficientemente lungo  da consentire la detrazione di tutti i giorni di pena

            ‘scontata’.

                  Appare evidente che  nel disegno del legislatore, la forma principale di ristoro è

            rappresentata dalla riduzione della durata della pena. Tale rimedio ha un significato importante
            e immediatamente percepibile, poiché rappresenta il tentativo di risarcire in forma per così dire

            specifica il danno derivante dal surplus di sofferenza generato da condizioni detentive inumane e

            degradanti.
                  Quanto all’idoneità di tale tipo di ristoro  a soddisfare le richieste provenienti da

            Strasburgo, si può senz’altro ritenere che il Consiglio d’Europa lo valuti come uno strumento

            riparativo adeguato. Ciò si desume, innanzitutto, dalla giurisprudenza della Corte europea che,

            proprio in una sentenza relativa ad un caso di sovraffollamento carcerario, ha espressamente

            affermato che “a mitigation of sentence may under certain conditions be a form of compensation afforded to
            defendants in connection with violations of the Convention that  occurred in the criminal proceedings against

            them” .
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                  Passando ora ad  esaminare l’altro rimedio introdotto con il d.l. 92/2014, quello
            disciplinato nel comma 3 dell’art. 35-ter e diretto a “coloro che hanno subito il pregiudizio di cui

            al comma 1 in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della

            pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere”.

            Destinatari di tale strumento sono dunque coloro che hanno subito il pregiudizio durante un

            periodo di custodia cautelare a cui non è seguita la condanna a pena detentiva, come nel caso,
            ad esempio, di soggetti che all’esito del processo siano stati assolti. Il rimedio è poi diretto a

            soggetti che abbiano terminato il periodo di espiazione della pena detentiva o della misura di

            sicurezza e solo  successivamente si siano determinati a chiedere il risarcimento per il danno
            patito o, ancora, a soggetti che sono ammessi ad espiare la pena in forma extramuraria, perché

            ad esempio beneficiari di una misura alternativa. Basti in questa sede osservare che, in base a

            quanto stabilito dal comma 3, il risarcimento - che in questo caso è esclusivamente monetario (e

            125   Cfr. C. edu, sez. I, 10 gennaio 2012, Ananyev c. Russia, § 222.

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