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Infatti, in primis, è ascritto loro l’obbligo di “osservare le norme e le disposizioni che
regolano la vita penitenziara”, II comma, ex art. 32, Legge 354/75. Ai citati soggetti è
riconosciuto l’obbligo di pagare le spese di mantenimento; il Magistrato di Sorveglianza, su
istanza del detenuto, vista la buona condotta dello stesso, può disporre la remissione del debito
laddove ci sia una disagiata situazione economica. Le spese di mantenimento consistono in:
costo dei pasti, utilizzo di biancheria per la cella, posate, piatti e altri suppellettili; mentre per il
cosiddetto sopravitto, consistente in generi alimentari o beni che possano alleggerire la sua
permanenza, il detenuto o l’internato è tenuto a pagare di proprie spese. Alle spese per le quali i
detenuti o gli internati devono pagare si possono aggiungere anche quelle destinate ai corsi di
istruzione secondaria di secondo grado ovvero corsi universitari; in tal caso è previsto un
rimborso qualora abbiano superato tutti gli esami di ogni anno e versano in bisognose
condizioni economiche, inoltre è previsto anche un premio di rendimento e ai più meritevoli
sono riconosciute ricompense; viene data inoltre la possibilità della preparazione da privatista
per i corsi di studio sopraccitati.
Per i detenuti nei confronti dei quali non vi è stato un provvedimento non definitivo
possono esercitare attività lavorative sia all’interno che all’esterno dell’’Istituto; mentre coloro
nei confronti dei quali la pena è definitiva il lavoro assume la funzione di esecutività della pena,
dopo, ovviamente, un periodo espiato all’interno delle mura carcerarie.
Particolarmente importante è il comportamento da tenersi; infatti i citati soggetto hanno
l’obbligo di osservare le regole impartite all’interno dell’Istituto; l’inottemperanza di tali regole
comporta i seguenti rimedi sanzionatori (elencati di seguito da quello più leggero a quello più
pesante): richiamo, ammonizione, esclusione da attività ricreative e sportive per un periodo non
superiore a giorni dieci, isolamento durante l’ora d’aria anche questo per una durata non
superiore a dieci giorni, e per ultimo l’esclusione da uno a quindici giorni dalle attività praticate
in comune. Una particolare importanza deve essere riconosciuta alla esclusione dell’’attività in
comune, la quale presuppone che il sanitario abbia attestato che il detenuto ovvero l’internato
sia in grado di sopportarla e inoltre laddove ci sia tale esclusione costante è il controllo sul
oggetto escluso; tale esclusione è sospesa nel caso di donna in stato di gravidanza, delle
puerpere fino a sei mesi, nonché nei confronti delle madri che allattano la prole sino ad una
anno, art. 39 L. 354/75. Ai sensi dell’articolo 38 L. 354/1975, II e III comma, il provvedimento
sanzionatorio deve essere motivato ed è riconosciuta al detenuto ovvero all’internato la
possibilità di esporre le proprie giustificazioni inoltre la sanzione applicata deve prendere in
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