Page 257 - Quaderno 2017-8
P. 257

Infatti,  in primis, è ascritto loro l’obbligo di  “osservare le norme e le disposizioni che

            regolano  la vita penitenziara”, II  comma, ex art.  32, Legge  354/75. Ai citati soggetti  è
            riconosciuto l’obbligo  di pagare le spese di  mantenimento; il Magistrato di Sorveglianza, su

            istanza del detenuto, vista la buona condotta dello stesso, può disporre la remissione del debito

            laddove ci sia una disagiata situazione economica. Le spese di mantenimento consistono in:

            costo dei pasti, utilizzo di biancheria per la cella, posate, piatti e altri suppellettili; mentre per il
            cosiddetto sopravitto, consistente in generi alimentari o beni che possano alleggerire la sua

            permanenza, il detenuto o l’internato è tenuto a pagare di proprie spese. Alle spese per le quali i

            detenuti o gli internati devono pagare si possono aggiungere anche quelle destinate ai corsi di

            istruzione  secondaria di secondo  grado ovvero corsi universitari; in tal caso è previsto un
            rimborso  qualora abbiano superato tutti  gli  esami di  ogni anno  e  versano in  bisognose

            condizioni economiche, inoltre è previsto anche un premio di rendimento e ai più meritevoli

            sono riconosciute ricompense; viene data inoltre la possibilità della preparazione da privatista
            per i corsi di studio sopraccitati.

                  Per i detenuti nei confronti dei quali non vi  è stato un provvedimento non definitivo

            possono esercitare attività lavorative sia all’interno che all’esterno dell’’Istituto; mentre coloro

            nei confronti dei quali la pena è definitiva il lavoro assume la funzione di esecutività della pena,

            dopo, ovviamente, un periodo espiato all’interno delle mura carcerarie.
                  Particolarmente importante è il comportamento da tenersi; infatti i citati soggetto hanno

            l’obbligo di osservare le regole impartite all’interno dell’Istituto; l’inottemperanza di tali regole

            comporta i seguenti rimedi sanzionatori (elencati di seguito da quello più leggero a quello più
            pesante): richiamo, ammonizione, esclusione da attività ricreative e sportive per un periodo non

            superiore a giorni dieci, isolamento durante l’ora d’aria anche questo per una durata  non

            superiore a dieci giorni, e per ultimo l’esclusione da uno a quindici giorni dalle attività praticate

            in comune. Una particolare importanza deve essere riconosciuta alla esclusione dell’’attività in
            comune, la quale presuppone che il sanitario abbia attestato che il detenuto ovvero l’internato

            sia in grado di sopportarla e  inoltre laddove ci sia tale  esclusione costante è il controllo sul

            oggetto escluso;  tale esclusione è  sospesa  nel caso di donna in stato di  gravidanza, delle

            puerpere fino a sei mesi, nonché nei confronti delle madri che allattano la prole sino ad una
            anno, art. 39 L. 354/75. Ai sensi dell’articolo 38 L. 354/1975, II e III comma, il provvedimento

            sanzionatorio deve essere motivato ed è riconosciuta al detenuto ovvero all’internato la

            possibilità di esporre le proprie giustificazioni  inoltre la sanzione applicata deve prendere in




                                                          - 255 -
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262