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In questo senso si era espresso il Documento conclusivo della Commissione di studio in
tema di ordinamento penitenziario che, nel suggerire alcune indicazioni in ordine all’auspicata
introduzione di un rimedio compensativo, ipotizzava un meccanismo di riduzione della pena
residua, il cui coefficiente di “sconto” si sarebbe potuto calcolare sulla falsariga di quanto
previsto per la liberazione anticipata (il riferimento era allora alla liberazione ordinaria ex art. 54
o.p., non essendo ancora stata introdotta quella speciale).
Analogamente, si potrebbe riflettere sulla adeguatezza dell’entità del risarcimento
monetario, effettivamente molto esiguo, specie se messo a confronto con l’art. 135 c.p. che,
nell’individuare un generale coefficiente di equivalenza tra pena detentiva e pena pecuniaria,
prevede che “quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene
pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di
pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva”.
Le perplessità circa l’esiguità della misura del risarcimento aumentano qualora si consideri
che il procedimento ex art. 737 c.p.c. davanti al giudice civile ha un costo : ciò che potrebbe
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indurre in molti casi il detenuto a desistere, in considerazione della modesta entità del
risarcimento che potrebbe ricavarne.
4. Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati
Una realtà della quale spesso non si parla è quella vissuta dai detenuti e dagli internati
presso gli Istituti penitenziari, trattasi di una situazione ove i citati soggetti sono titolari di diritti
e doveri. Tali diritti e doveri sono riportati non solo nella Legge 26 luglio 1975, num. 354,
Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in
modo particolare nel Capi IV, rubricato Regime penitenziario, ma anche nella Carta dei Diritti e
dei Doveri dei detenuti e degli internati consegnata a ogni detenuto ovvero internato al momento
dell’ingresso in Istituto in occasione del primo colloquio con il Direttore o con un operatore
penitenziario. La finalità delle disposizioni è quella non solo di dare informazioni relativamente
al comportamento da tenersi in Istituto, ma anche quella di rendere consapevoli i detenuti e gli
internati di avere obblighi, ma essere anche titolari di diritti.
127 Secondo quanto disposto dall’art. 13 d.P.R. 115/2002, così come modificato dal d.l. 94/2014, il costo del
Contributo Unificato per i procedimenti speciali di cui al Libro VI, tit. II, capo VI del codice civile è di 98
euro.
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