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Per quanto riguarda la competenza a decidere sull’azione risarcitoria, la nuova normativa

            prevede che laddove la richiesta risarcitoria provenga da soggetti che siano detenuti o internati,
            la competenza  spetti al magistrato  di sorveglianza, chiamato a decidere con le forme del

            reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis o.p. L’individuazione del magistrato di sorveglianza come

            giudice competente sul risarcimento dei detenuti - che costituisce una vistosa deroga alla regola

            generale che vuole attribuito al giudice civile la competenza in materia risarcitoria - trova una
            ragionevole spiegazione non solo nel fatto che il magistrato di sorveglianza può considerarsi il

            giudice naturale dei diritti dei detenuti, ma anche in considerazione del particolare contenuto

            del risarcimento riservato a chi è ancora in stato detentivo, consistente nella detrazione di un

            numero di giorni di pena proporzionale alla durata del pregiudizio subito. Quando invece la
            richiesta provenga da  soggetti in stato di libertà, la competenza  spetta come  d’ordinario al

            tribunale civile: in questo caso, però, la specialità investe il tipo di giudizio, essendo previsto

            l’utilizzo del particolare procedimento disciplinato nell’art. 737 c.p.c.
                  Venendo ora,  in  particolare, all’esame  dei  rimedi esperibili davanti al  magistrato  di

            sorveglianza di cui ai commi 1 e 2, occorre innanzitutto chiarire quali siano i soggetti legittimati

            ad agire. Menzionando esclusivamente il  “detenuto”, la disposizione parrebbe escludere

            l’internato dall’ambito operativo del rimedio: nel linguaggio della legge di ordinamento

            penitenziario, infatti, il termine  ‘detenuto’  è  utilizzato per fare  riferimento all’imputato e  al
            condannato in stato di privazione della libertà personale, non invece al soggetto in esecuzione

            di una misura di sicurezza, il quale è appellato appunto con il termine di ‘internato’; occorre

            tuttavia procedere ad un’interpretazione sistematica, prendendo in considerazione, da un lato, la
            rubrica dell’art. 35-ter, che fa riferimento ai “soggetti detenuti e internati” e, dall’altro, l’art. 2 del

            d.l. 92/2014, dedicato alle disposizioni transitorie, nel quale si legge che il rimedio è esperibile

            anche dai detenuti e dagli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte europea.

            Sembra dunque plausibile ritenere che la mancata menzione dell’internato nel comma 1 sia il
            frutto di una mera dimenticanza e che si possa pacificamente giungere alla conclusione per la

            quale i nuovi rimedi risarcitori sono diretti a tutti i soggetti che reclamino un danno derivante

            dall’essere  stati detenuti in condizioni contrarie all’art. 3 Cedu, indipendentemente dalla

            posizione giuridica di imputati, condannati o internati.
                  Soffermandosi ora sul tipo di ristoro approntato dall’ordinamento, dalla lettura dei commi

            1 e 2 si ricava che esso varia a seconda della durata del pregiudizio subito. Nel caso in cui le

            condizioni inumane o degradanti si siano protratte per più di quindici giorni, il magistrato di

            sorveglianza dispone la riduzione della pena ancora da espiare, nella misura di un giorno ogni

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