Page 251 - Quaderno 2017-8
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Per quanto riguarda la competenza a decidere sull’azione risarcitoria, la nuova normativa
prevede che laddove la richiesta risarcitoria provenga da soggetti che siano detenuti o internati,
la competenza spetti al magistrato di sorveglianza, chiamato a decidere con le forme del
reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis o.p. L’individuazione del magistrato di sorveglianza come
giudice competente sul risarcimento dei detenuti - che costituisce una vistosa deroga alla regola
generale che vuole attribuito al giudice civile la competenza in materia risarcitoria - trova una
ragionevole spiegazione non solo nel fatto che il magistrato di sorveglianza può considerarsi il
giudice naturale dei diritti dei detenuti, ma anche in considerazione del particolare contenuto
del risarcimento riservato a chi è ancora in stato detentivo, consistente nella detrazione di un
numero di giorni di pena proporzionale alla durata del pregiudizio subito. Quando invece la
richiesta provenga da soggetti in stato di libertà, la competenza spetta come d’ordinario al
tribunale civile: in questo caso, però, la specialità investe il tipo di giudizio, essendo previsto
l’utilizzo del particolare procedimento disciplinato nell’art. 737 c.p.c.
Venendo ora, in particolare, all’esame dei rimedi esperibili davanti al magistrato di
sorveglianza di cui ai commi 1 e 2, occorre innanzitutto chiarire quali siano i soggetti legittimati
ad agire. Menzionando esclusivamente il “detenuto”, la disposizione parrebbe escludere
l’internato dall’ambito operativo del rimedio: nel linguaggio della legge di ordinamento
penitenziario, infatti, il termine ‘detenuto’ è utilizzato per fare riferimento all’imputato e al
condannato in stato di privazione della libertà personale, non invece al soggetto in esecuzione
di una misura di sicurezza, il quale è appellato appunto con il termine di ‘internato’; occorre
tuttavia procedere ad un’interpretazione sistematica, prendendo in considerazione, da un lato, la
rubrica dell’art. 35-ter, che fa riferimento ai “soggetti detenuti e internati” e, dall’altro, l’art. 2 del
d.l. 92/2014, dedicato alle disposizioni transitorie, nel quale si legge che il rimedio è esperibile
anche dai detenuti e dagli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte europea.
Sembra dunque plausibile ritenere che la mancata menzione dell’internato nel comma 1 sia il
frutto di una mera dimenticanza e che si possa pacificamente giungere alla conclusione per la
quale i nuovi rimedi risarcitori sono diretti a tutti i soggetti che reclamino un danno derivante
dall’essere stati detenuti in condizioni contrarie all’art. 3 Cedu, indipendentemente dalla
posizione giuridica di imputati, condannati o internati.
Soffermandosi ora sul tipo di ristoro approntato dall’ordinamento, dalla lettura dei commi
1 e 2 si ricava che esso varia a seconda della durata del pregiudizio subito. Nel caso in cui le
condizioni inumane o degradanti si siano protratte per più di quindici giorni, il magistrato di
sorveglianza dispone la riduzione della pena ancora da espiare, nella misura di un giorno ogni
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