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Fino all’introduzione dell’art. 35-ter o.p. , il nostro ordinamento era invece totalmente
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sprovvisto di rimedi compensativi specifici per risarcire i pregiudizi subiti dai detenuti a causa
delle condizioni detentive inumane e degradanti in cui si erano trovati. Come si ricorderà la
Corte di Cassazione, con la sentenza 4772/2013, aveva definitivamente negato la sussistenza, in
capo al magistrato di sorveglianza, di un potere di condanna al risarcimento dei danni subiti dai
detenuti in conseguenza del sovraffollamento (potere che era stato in precedenza riconosciuto
da qualche isolata pronuncia della magistratura di sorveglianza) e aveva conseguentemente
affermato che, in assenza di specifiche disposizioni legislative, la materia risarcitoria doveva
considerarsi riservata alla competenza del giudice civile. Una soluzione che non si palesava
come particolarmente soddisfacente, considerati i tempi lunghissimi dell’azione risarcitoria nella
giustizia civile.
Né può considerarsi un rimedio di carattere compensativo la liberazione anticipata
speciale, misura emergenziale introdotta nell’ordinamento dall’art. 4 d.l. 146/2013, che consente
al condannato che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione di usufruire di
una detrazione di pena di 75 giorni di detrazione ogni semestre di pena scontata (maggiore
dunque rispetto ai 45 giorni di detrazione per semestre propri della liberazione anticipata
ordinaria, di cui all’art. 54 o.p.). Secondo quanto sostenuto dal Governo nella Relazione
introduttiva al d.l. 146/2013, il carattere retroattivo della liberazione anticipata speciale (che,
come si ricorderà, opera a partire dal 1° gennaio 2010, garantendo ai condannati che abbiano
già usufruito della liberazione anticipata ordinaria un ‘ragguaglio’ di 30 giorni per semestre) si
spiegherebbe proprio con la volontà di attribuire al rimedio la funzione di riparare, in via
risarcitoria, le violazioni subite dai detenuti in conseguenza della situazione di sovraffollamento
carcerario: una riparazione non monetaria, ma in forma per così dire specifica, consistente
appunto nella riduzione della pena da eseguire. L’attribuzione di un carattere compensativo alla
liberazione anticipata speciale però non convince per due ordini di ragioni. In primo luogo,
perché, essendo una misura a carattere premiale, di essa beneficiano solamente i condannati
‘meritevoli’, con esclusione quindi di tutti gli altri soggetti (condannati ‘non meritevoli’, imputati
e internati) che pure possono aver subito un grave pregiudizio ai propri diritti in conseguenza
del sovraffollamento. In secondo luogo, perché essendo la sua applicazione del tutto
indipendente dalle condizioni detentive in cui si trova il condannato, potrebbe indirizzarsi
anche a soggetti che non hanno maturato alcun tipo di danno risarcibile.
124 V. paragrafo 3.
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