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Fino all’introduzione dell’art. 35-ter o.p. , il nostro ordinamento era invece totalmente
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            sprovvisto di rimedi compensativi specifici per risarcire i pregiudizi subiti dai detenuti a causa
            delle condizioni detentive inumane e degradanti in cui si erano trovati. Come si ricorderà la

            Corte di Cassazione, con la sentenza 4772/2013, aveva definitivamente negato la sussistenza, in

            capo al magistrato di sorveglianza, di un potere di condanna al risarcimento dei danni subiti dai

            detenuti in conseguenza del sovraffollamento (potere che era stato in precedenza riconosciuto
            da qualche isolata pronuncia della  magistratura  di  sorveglianza)  e  aveva conseguentemente

            affermato che, in assenza di specifiche disposizioni legislative, la materia risarcitoria doveva

            considerarsi riservata alla competenza del  giudice civile. Una soluzione che non  si palesava

            come particolarmente soddisfacente, considerati i tempi lunghissimi dell’azione risarcitoria nella
            giustizia civile.

                  Né può considerarsi un rimedio di carattere compensativo la liberazione anticipata

            speciale, misura emergenziale introdotta nell’ordinamento dall’art. 4 d.l. 146/2013, che consente
            al condannato che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione di usufruire di

            una detrazione di pena di 75 giorni di detrazione ogni semestre di pena scontata (maggiore

            dunque rispetto ai 45 giorni di detrazione per semestre propri della liberazione anticipata

            ordinaria, di cui all’art. 54 o.p.). Secondo quanto sostenuto dal Governo nella Relazione

            introduttiva al d.l. 146/2013, il carattere retroattivo della liberazione anticipata speciale (che,
            come si ricorderà, opera a partire dal 1° gennaio 2010, garantendo ai condannati che abbiano

            già usufruito della liberazione anticipata ordinaria un ‘ragguaglio’ di 30 giorni per semestre) si

            spiegherebbe proprio con la volontà di attribuire al rimedio la funzione di riparare, in  via
            risarcitoria, le violazioni subite dai detenuti in conseguenza della situazione di sovraffollamento

            carcerario: una riparazione non monetaria, ma in forma per così dire specifica, consistente

            appunto nella riduzione della pena da eseguire. L’attribuzione di un carattere compensativo alla

            liberazione anticipata speciale però  non convince per due ordini di ragioni. In  primo luogo,
            perché, essendo una  misura a carattere premiale, di essa beneficiano solamente i condannati

            ‘meritevoli’, con esclusione quindi di tutti gli altri soggetti (condannati ‘non meritevoli’, imputati

            e internati) che pure possono aver subito un grave pregiudizio ai propri diritti in conseguenza

            del sovraffollamento.  In secondo luogo, perché essendo la sua  applicazione del  tutto
            indipendente dalle condizioni detentive in cui si trova il condannato, potrebbe indirizzarsi

            anche a soggetti che non hanno maturato alcun tipo di danno risarcibile.




            124   V. paragrafo 3.

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