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facere  imposto  alla  P.A.,  quanto  sotto  quello della condanna della medesima al risarcimento

            del danno provocato ai detenuti) .
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                  Ciò in contrasto con il governo, che invece aveva eccepito il mancato esaurimento delle

            vie di ricorso interne. La Corte europea ha ricordato che la regola dell’esaurimento delle vie di

            ricorso interne  mira a offrire agli Stati contraenti l’occasione per  prevenire o riparare le

            violazioni denunciate  nei loro confronti prima che  tali denunce  siano portate alla  sua
            attenzione. Tuttavia l’obbligo derivante dall’art. 35 CEDU   117   si limita a quello di fare un uso

            normale  dei  ricorsi verosimilmente effettivi, sufficienti ed accessibili. In particolare la Corte

            prescrive l’esaurimento dei soli ricorsi che siano al tempo stesso relativi alle violazioni

            denunciate, disponibili e adeguati. Essi devono esistere con un sufficiente grado di certezza non
            solo nella teoria, ma anche nella pratica, altrimenti mancano dell’effettività e dell’accessibilità

            volute. La regola per  di più non si applica quando sia provata l’esistenza di una  prassi

            amministrativa che consiste nella ripetizione di atti vietati dalla Convenzione e dalla tolleranza
            ufficiale dello Stato, tale da rendere vano o non effettivo qualsiasi procedimento.

                  La Corte Edu nella sua sentenza indica alcune misure di carattere generale, ricordando che

            le sue sentenze hanno  carattere essenzialmente declaratorio e che non intende  suggerire agli

            Stati delle disposizioni riguardanti le loro politiche penali e l’organizzazione del loro sistema

            penitenziario.
                  Spetta quindi allo Stato convenuto scegliere  i mezzi per assolvere l’obbligo derivante

            dall’art. 46 della Convenzione.

                  La Corte esorta ad agire in  modo da ridurre il numero delle  persone incarcerate,
            applicando maggiormente misure punitive che non  siano privative della libertà e  soprattutto

            riducendo al minimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere .
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                  Sul fronte dei rimedi  preventivi e compensativi, i giudici indicano che questi devono

            coesistere in modo complementare. Il ricorso indicato dal governo italiano, il reclamo rivolto al

            magistrato di sorveglianza in base agli art. 35 e 69 della legge sull’ordinamento penitenziario, è
            un ricorso accessibile  ma non effettivo nella  pratica, poiché non  consente di porre fine

            rapidamente alla carcerazione, quando questa sia posta in essere in condizioni contrarie all’art. 3

            CEDU.

            116   F.  FIORENTIN,  Sullo stato della tutela dei diritti fondamentali all’interno delle carceri italiane, in
               www.penalecontemporaneo.it., 25 febbraio 2013.
            117   Articolo 35 CEDU: Condizioni di ricevibilità. Comma 1: La Corte non può essere adita se non  dopo
               l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente
               riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
            118   Cfr. Corte Edu, TORREGGIANI e altri c. Italia, cit., §94-95.

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