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facere imposto alla P.A., quanto sotto quello della condanna della medesima al risarcimento
del danno provocato ai detenuti) .
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Ciò in contrasto con il governo, che invece aveva eccepito il mancato esaurimento delle
vie di ricorso interne. La Corte europea ha ricordato che la regola dell’esaurimento delle vie di
ricorso interne mira a offrire agli Stati contraenti l’occasione per prevenire o riparare le
violazioni denunciate nei loro confronti prima che tali denunce siano portate alla sua
attenzione. Tuttavia l’obbligo derivante dall’art. 35 CEDU 117 si limita a quello di fare un uso
normale dei ricorsi verosimilmente effettivi, sufficienti ed accessibili. In particolare la Corte
prescrive l’esaurimento dei soli ricorsi che siano al tempo stesso relativi alle violazioni
denunciate, disponibili e adeguati. Essi devono esistere con un sufficiente grado di certezza non
solo nella teoria, ma anche nella pratica, altrimenti mancano dell’effettività e dell’accessibilità
volute. La regola per di più non si applica quando sia provata l’esistenza di una prassi
amministrativa che consiste nella ripetizione di atti vietati dalla Convenzione e dalla tolleranza
ufficiale dello Stato, tale da rendere vano o non effettivo qualsiasi procedimento.
La Corte Edu nella sua sentenza indica alcune misure di carattere generale, ricordando che
le sue sentenze hanno carattere essenzialmente declaratorio e che non intende suggerire agli
Stati delle disposizioni riguardanti le loro politiche penali e l’organizzazione del loro sistema
penitenziario.
Spetta quindi allo Stato convenuto scegliere i mezzi per assolvere l’obbligo derivante
dall’art. 46 della Convenzione.
La Corte esorta ad agire in modo da ridurre il numero delle persone incarcerate,
applicando maggiormente misure punitive che non siano privative della libertà e soprattutto
riducendo al minimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere .
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Sul fronte dei rimedi preventivi e compensativi, i giudici indicano che questi devono
coesistere in modo complementare. Il ricorso indicato dal governo italiano, il reclamo rivolto al
magistrato di sorveglianza in base agli art. 35 e 69 della legge sull’ordinamento penitenziario, è
un ricorso accessibile ma non effettivo nella pratica, poiché non consente di porre fine
rapidamente alla carcerazione, quando questa sia posta in essere in condizioni contrarie all’art. 3
CEDU.
116 F. FIORENTIN, Sullo stato della tutela dei diritti fondamentali all’interno delle carceri italiane, in
www.penalecontemporaneo.it., 25 febbraio 2013.
117 Articolo 35 CEDU: Condizioni di ricevibilità. Comma 1: La Corte non può essere adita se non dopo
l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
118 Cfr. Corte Edu, TORREGGIANI e altri c. Italia, cit., §94-95.
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