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cui lo spazio personale concesso ad un ricorrente era inferiore a tre metri quadrati. Invece, in
casi in cui il sovraffollamento non era così serio da sollevare da solo un problema sotto il
profilo dell’art. 3 la Corte ha deciso che andavano presi in considerazione altri aspetti delle
condizioni detentive. Tra questi elementi figurano la possibilità di utilizzare i servizi igienici in
modo riservato, l’aerazione disponibile, l’accesso alla luce e all’aria naturali, la qualità del
riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.
All’interno della legge sull’ordinamento penitenziario, le modalità tramite le quali il
detenuto può lamentare la lesione dei propri diritti sono indicate agli artt. 35 e 69.
Ai sensi dell’art. 35, i detenuti possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in
busta chiusa, al magistrato di sorveglianza, al direttore dell’istituto penitenziario, nonché agli
ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena e al Ministro della Giustizia,
alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto, al presidente della giunta regionale e al
Capo dello Stato.
Secondo l’art. 69, il magistrato di sorveglianza è competente per controllare
l’organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e per prospettare al Ministro della Giustizia
le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all’attuazione del trattamento rieducativo
delle persone detenute (comma 1). Esercita altresì la vigilanza diretta ad assicurare che
l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti
(comma 2). Peraltro ha il potere di impartire disposizioni dirette ad eliminare eventuali
violazioni dei diritti dei condannati e degli internati (comma 5). Il giudice decide sul reclamo
con ordinanza impugnabile soltanto per Cassazione.
I ricorrenti, che erano stati detenuti nel carcere di Piacenza, si erano rivolti al magistrato di
sorveglianza di Reggio Emilia. Questi aveva accolto i reclami e li aveva trasmessi alla direzione
del carcere di Piacenza, al Ministro della Giustizia e all’amministrazione penitenziaria
competente, affinché ciascuno potesse adottare con urgenza le misure adeguate nell’ambito
delle rispettive attribuzioni. Soltanto uno di questi detenuti era stato poi trasferito in una cella
concepita per ospitare due persone; è dunque evidente che il sistema italiano non offrisse alcuna
via di ricorso suscettibile di porre rimedio al sovraffollamento delle carceri italiane e di portare a
un miglioramento delle condizioni detentive.
I rilievi del giudice europeo riguardano la questione dell’ineffettività delle decisioni assunte
dal giudice di sorveglianza, le quali integrano mere sollecitazioni all’autorità governativa per
l’eliminazione delle violazioni eventualmente riscontrate, ma che non valgono come titoli
esecutivi nei confronti dell’amministrazione penitenziaria (tanto sotto il profilo dell’eventuale
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