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cui lo spazio personale concesso ad un ricorrente era inferiore a tre metri quadrati. Invece, in

            casi in cui il sovraffollamento non era così serio da sollevare da solo un problema sotto il
            profilo dell’art. 3 la Corte ha deciso che  andavano presi in considerazione altri aspetti delle

            condizioni detentive. Tra questi elementi figurano la possibilità di utilizzare i servizi igienici in

            modo riservato,  l’aerazione  disponibile,  l’accesso  alla  luce  e  all’aria  naturali,  la  qualità  del

            riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.
                  All’interno  della  legge sull’ordinamento  penitenziario, le  modalità  tramite  le  quali il

            detenuto può lamentare la lesione dei propri diritti sono indicate agli artt. 35 e 69.

                  Ai sensi dell’art. 35, i detenuti possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in

            busta chiusa, al magistrato di sorveglianza, al direttore dell’istituto penitenziario, nonché agli
            ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena e al Ministro della Giustizia,

            alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto, al presidente della giunta regionale e al

            Capo dello Stato.
                  Secondo l’art. 69, il magistrato di  sorveglianza è competente per controllare

            l’organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e per prospettare al Ministro della Giustizia

            le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all’attuazione del trattamento rieducativo

            delle persone detenute (comma 1). Esercita altresì la vigilanza diretta ad assicurare che

            l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti
            (comma 2). Peraltro ha il potere di impartire disposizioni dirette  ad eliminare eventuali

            violazioni dei diritti dei condannati e degli internati (comma 5). Il giudice decide sul reclamo

            con ordinanza impugnabile soltanto per Cassazione.
                  I ricorrenti, che erano stati detenuti nel carcere di Piacenza, si erano rivolti al magistrato di

            sorveglianza di Reggio Emilia. Questi aveva accolto i reclami e li aveva trasmessi alla direzione

            del carcere di Piacenza, al Ministro della Giustizia e all’amministrazione penitenziaria

            competente, affinché ciascuno potesse adottare con urgenza le misure  adeguate nell’ambito
            delle rispettive attribuzioni. Soltanto uno di questi detenuti era stato poi trasferito in una cella

            concepita per ospitare due persone; è dunque evidente che il sistema italiano non offrisse alcuna

            via di ricorso suscettibile di porre rimedio al sovraffollamento delle carceri italiane e di portare a

            un miglioramento delle condizioni detentive.
                  I rilievi del giudice europeo riguardano la questione dell’ineffettività delle decisioni assunte

            dal giudice di sorveglianza, le quali integrano  mere sollecitazioni all’autorità  governativa per

            l’eliminazione  delle  violazioni  eventualmente  riscontrate,  ma che  non  valgono come  titoli

            esecutivi nei confronti dell’amministrazione penitenziaria (tanto  sotto  il  profilo  dell’eventuale

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