Page 240 - Quaderno 2017-8
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L’emendamento Berselli-Maritati è ovviamente condivisibile nella parte in cui comporta
l’eliminazione del criticato comma 4-bis dell’art. 558 c.p.p. e dell’art. 163-bis disp. att. c.p.p. (si
tratta, tra l’altro, di numerazione già adoperata per norma di tutt’altro contenuto). Quanto alle
ragioni di deroga alla custodia domiciliare in favore della custodia nella “camera di sicurezza del
circondario” (ma probabilmente si voleva scrivere “camere” di sicurezza), sarebbe preferibile
prevedere la deroga in caso di sussistenza di esigenze non di “particolare”, ma di “eccezionale”
rilevanza. Quanto all’ulteriore deroga in favore della custodia in carcere, va ribadita la critica
all’ipotesi di chiusura riguardante le “specifiche ragioni di necessità”, troppo vaga ed
evanescente.
Anche a prescindere dalle preoccupanti controindicazioni logistiche, organizzative e
finanziarie già emerse all’avvio dell’esame parlamentare del decreto, il sistema della “custodia
temporanea extracarceraria” pare destinato a sollevare più problemi di quelli che intende
risolvere. Nella stessa ottica è preferibile puntare con decisione sulla permanenza domiciliare -
intendendo naturalmente il domicilio nell’accezione più ampia oggi accolta anche dall’art. 1
della legge 26 novembre 2010, n. 199, di «abitazione [dell’arrestato] o altro luogo pubblico o
privato di cura, assistenza e accoglienza» - e strutturare in termini precisi e rigorosi le fattispecie
derogatorie. Su questo terreno nessuna delle giustificazioni finora fornite a sostegno della
scelta rinunciataria (difficile identificazione di taluni arrestati, difficoltà nel reperimento di
domicili idonei, appesantimento delle funzioni di vigilanza a carico della polizia giudiziaria)
sembra davvero decisiva: quanto alle difficoltà di identificazione o all’instabilità del domicilio
(quest’ultimo riduttivamente circoscritto al luogo di dimora abituale), perché si pretende
curiosamente di attribuire un ruolo generalmente ostativo ad eventualità - per quanto
statisticamente non irrisorie - comunque eccezionali che in quanto tali andrebbero più
correttamente disciplinate; quanto all’appesantimento delle funzioni di vigilanza, perché - come
autorevoli fonti istituzionali hanno prontamente evidenziato - la predisposizione di idonei
servizi di custodia permanente presso le camere di sicurezza non sarebbe meno gravosa della
sorveglianza domiciliare ordinaria.
Come è già stato anticipato nei primi commenti, l’intervento legislativo è condivisibile ma
è stato troppo timido. Per un effetto realmente incisivo sarebbe stato opportuno, come da più
parti suggerito, che il legislatore avesse aumentato a non meno di 24 mesi il limite di pena
detentiva residua per l’accesso al beneficio; che avesse abrogato il limite finale di efficacia della
previsione normativa e che avesse eliminato del tutto - essendo più che sufficienti gli ordinari
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