Page 240 - Quaderno 2017-8
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L’emendamento Berselli-Maritati è ovviamente condivisibile nella parte in cui comporta

            l’eliminazione del criticato comma 4-bis dell’art. 558 c.p.p. e dell’art. 163-bis disp. att. c.p.p. (si
            tratta, tra l’altro, di numerazione già adoperata per norma di tutt’altro contenuto). Quanto alle

            ragioni di deroga alla custodia domiciliare in favore della custodia nella “camera di sicurezza del

            circondario”  (ma probabilmente si voleva scrivere  “camere”  di sicurezza), sarebbe preferibile

            prevedere la deroga in caso di sussistenza di esigenze non di “particolare”, ma di “eccezionale”
            rilevanza. Quanto all’ulteriore deroga in favore della custodia in carcere, va ribadita la critica

            all’ipotesi di chiusura riguardante le  “specifiche ragioni di necessità”, troppo vaga ed

            evanescente.

                  Anche a prescindere  dalle preoccupanti controindicazioni logistiche, organizzative  e
            finanziarie già emerse all’avvio dell’esame parlamentare del decreto, il sistema della “custodia

            temporanea extracarceraria”  pare  destinato a  sollevare  più  problemi  di  quelli che  intende

            risolvere. Nella stessa ottica è preferibile puntare con decisione sulla permanenza domiciliare -
            intendendo naturalmente il domicilio nell’accezione più ampia oggi accolta anche dall’art. 1

            della legge 26 novembre  2010, n. 199, di «abitazione [dell’arrestato] o altro luogo pubblico o

            privato di cura, assistenza e accoglienza» - e strutturare in termini precisi e rigorosi le fattispecie

            derogatorie. Su questo terreno  nessuna  delle  giustificazioni  finora  fornite  a  sostegno della

            scelta rinunciataria  (difficile identificazione di taluni arrestati, difficoltà nel reperimento di
            domicili idonei, appesantimento delle funzioni di vigilanza a carico  della polizia giudiziaria)

            sembra davvero decisiva: quanto alle difficoltà di identificazione o all’instabilità del domicilio

            (quest’ultimo riduttivamente circoscritto al luogo di dimora abituale), perché  si pretende
            curiosamente di attribuire un ruolo  generalmente ostativo ad eventualità  -  per quanto

            statisticamente non irrisorie  -  comunque eccezionali che in quanto  tali andrebbero più

            correttamente disciplinate; quanto all’appesantimento delle funzioni di vigilanza, perché - come

            autorevoli fonti istituzionali hanno prontamente  evidenziato  -  la predisposizione di idonei
            servizi di custodia permanente presso le camere di sicurezza non sarebbe meno gravosa della

            sorveglianza domiciliare ordinaria.

                  Come è già stato anticipato nei primi commenti, l’intervento legislativo è condivisibile ma

            è stato troppo timido. Per un effetto realmente incisivo sarebbe stato opportuno, come da più
            parti  suggerito, che il legislatore avesse aumentato a non meno  di 24 mesi il limite di pena

            detentiva residua per l’accesso al beneficio; che avesse abrogato il limite finale di efficacia della

            previsione normativa e che avesse eliminato del tutto - essendo più che sufficienti gli ordinari




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