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per le carceri, denominato “Piano carceri” 109 . Tale piano prevedeva la costruzione di 11 nuovi
istituti penitenziari e venti padiglioni all’interno di strutture già esistenti: ciò avrebbe
comportato la creazione di 9.150 posti in più e l’assunzione di duemila nuovi agenti di polizia
penitenziaria. Lo stato di emergenza nazionale fu prorogato due volte e al 13 aprile 2012 le
carceri accoglievano 66.585 detenuti, con un tasso di sovraffollamento del 148%, determinando
quindi una lieve flessione.
Successivamente i giudici hanno preso in considerazione i testi internazionali pertinenti,
con riferimento ai rapporti generali del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei
trattamenti inumani e degradanti (CTP) . Il CTP è spesso giunto a considerare il
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sovraffollamento come un “trattamento inumano o degradante” in sé. Un tale orientamento è
stato confermato anche dalla Corte Edu nella sentenza Kalachnikov c. Russia del 15 luglio
2002 , nella quale è stato stabilito che “benché non vi fosse indizio della presenza di una precisa
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intenzione di umiliare o di degradare il ricorrente, le sue condizioni di detenzione, in particolare l’ambiente
sovraffollato e insano e gli effetti nocivi di questo sulla sua salute e sul suo benessere, combinati con la
lunghezza del periodo durante il quale egli è stato detenuto in tali condizioni, equivaleva a trattamento
degradante”.
In aggiunta al lavoro del CTP e alle indicazioni da esso fornite, anche il Comitato del
Consiglio d’Europa ha adottato la Raccomandazione Rec(99)22 il 30 settembre 1999 sul tema
del sovraffollamento carcerario e dell’inflazione carceraria, raccomandando agli Stati membri di
“prendere tutte le misure appropriate in sede di revisione della loro legislazione e della loro prassi relative al
sovraffollamento delle carceri e all’inflazione carceraria al fine di applicare i principi enunciati nell’Allegato alla
presente Raccomandazione”. In tale Allegato sono stati elencati alcuni principi di base da seguire:
considerare la privazione della libertà come una sanzione di ultima istanza, adottare misure di
ampliamento degli istituti detentivi soltanto come misura eccezionale, prevedere un appropriato
insieme di sanzioni e misure da applicare nella comunità, depenalizzare o riqualificare alcuni
delitti.
Il 5 giugno 2012 la Camera ha comunicato alle parti che riteneva opportuno applicare la
procedura della “sentenza pilota” in virtù dell’art. 46 della Convenzione.
La Corte riafferma la propria costante giurisprudenza secondo cui dall’art. 46 CEDU,
109 Il Piano carceri prevede quattro tipi di intervento: la realizzazione di padiglioni detentivi in ampliamento delle
strutture esistenti; la realizzazione di nuovi istituti penitenziari; il completamento di padiglioni già avviati dal
DAP e la ristrutturazione di istituti esistenti; il completamento di nuovi istituti avviati dal Ministero delle
Infrastrutture. www.pianocarceri.it
110 Capitolo II, paragrafo 3.1.
111 Corte Edu, 15 luglio 2002, Kalachnikov c. Russia, ric. n. 47095/99.
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