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soffochi sempre di più lo “spirito di finezza”. Perché, come scrive Paolo di Tarso nella Lettera ai
Romani: “…noi che siamo forti abbiamo il dovere di sopportare l’infermità dei deboli, senza compiacere noi
stessi: ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene, per edificarlo”.
2. Considerazioni sul Decreto Legge 211 del 2011 convertito con modificazioni nella
Legge 9 del 2012
In merito all’emanazione del Decreto Legge 211 del 2011 convertito con modificazioni
nella Legge 9 del 2012 e rubricato «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata
dal sovraffollamento delle carceri» si è a lungo dibattuto sull’efficacia e sulla pertinenza delle novità
introdotte, anche alla luce delle determinazioni espresse in sede Comunitaria dall’autorevole
parere della CEDU, a seguito della nota sentenza “Torreggiani” . In verità, qualunque
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intervento legislativo diretto anche solo a incrinare l’incivile, inutile e anacronistico monopolio
della risposta detentiva nel sistema penale italiano trova il pieno sostegno nella Comunità
Internazionale, che da tempo indica nel carcere la vera emergenza della giustizia nazionale. Ciò
vale in relazione al radicale ripensamento dell’apparato sanzionatorio, e vale in termini ancora
più drammatici e pressanti a proposito della carcerazione preventiva: il sistema cautelare, ormai
sclerotizzato intorno ad automatismi applicativi intollerabili, a frequenti quanto incensurate
elusioni dell’obbligo di motivazione autonoma e specifica, ad inversioni presuntive del principio
di extrema ratio, deve essere urgentemente riportato - innanzitutto dal legislatore, visto che la
giurisdizione dimostra troppo spesso di non essere all’altezza di questo compito - sui binari
della Costituzione. Giustissimo, in questa prospettiva, anche stigmatizzare l’inutile e avvilente
contatto con la realtà carceraria da parte dell’arrestato che venga rapidamente liberato senza
cautele detentive: in questa critica non si devono però sfumare il senso e l’urgenza del quadro
generale, né si deve allentare la tensione sul tema fondamentale, e cioè che oggi non
dovrebbero entrare in carcere non solo quelli destinati a stazionarvi solo temporaneamente, ma
molti di quelli che vi si trovano più o meno stabilmente ristretti in attesa di giudizio definitivo.
Tornando all’oggetto principale del decreto, che l’alternativa alla detenzione carceraria
occasionale venga individuata nella custodia presso le camere di sicurezza della polizia
giudiziaria è poi discutibile sotto diversi profili, da quello del rispetto della dignità umana (molte
107 Che si avrà modo di analizzare in modo più approfondito nel paragrafo successivo.
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