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soffochi sempre di più lo “spirito di finezza”. Perché, come scrive Paolo di Tarso nella Lettera ai

            Romani: “…noi che siamo forti abbiamo il dovere di sopportare l’infermità dei deboli, senza compiacere noi
            stessi: ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene, per edificarlo”.




            2.    Considerazioni sul Decreto Legge 211 del 2011 convertito con modificazioni nella

                  Legge 9 del 2012



                  In merito all’emanazione del Decreto Legge 211 del 2011 convertito con modificazioni

            nella Legge 9 del 2012 e rubricato «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata
            dal sovraffollamento delle carceri» si è a lungo dibattuto sull’efficacia e sulla pertinenza delle novità

            introdotte, anche alla luce delle determinazioni espresse in sede Comunitaria dall’autorevole

            parere  della  CEDU, a seguito  della  nota  sentenza  “Torreggiani” . In  verità,  qualunque
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            intervento legislativo diretto anche solo a incrinare l’incivile, inutile e anacronistico monopolio

            della  risposta  detentiva  nel  sistema  penale  italiano  trova  il  pieno  sostegno  nella  Comunità

            Internazionale, che da tempo indica nel carcere la vera emergenza della giustizia nazionale. Ciò

            vale in relazione al radicale ripensamento dell’apparato sanzionatorio, e vale in termini ancora

            più drammatici e pressanti a proposito della carcerazione preventiva: il sistema cautelare, ormai
            sclerotizzato intorno ad automatismi applicativi intollerabili, a frequenti quanto incensurate

            elusioni dell’obbligo di motivazione autonoma e specifica, ad inversioni presuntive del principio

            di extrema ratio, deve essere urgentemente riportato - innanzitutto dal legislatore, visto che la
            giurisdizione dimostra troppo  spesso di non essere all’altezza di questo compito - sui binari

            della Costituzione. Giustissimo, in questa prospettiva, anche stigmatizzare l’inutile e avvilente

            contatto con la realtà carceraria da parte dell’arrestato che venga rapidamente liberato senza

            cautele detentive: in questa critica non si devono però sfumare il senso e l’urgenza del quadro
            generale, né si deve  allentare la tensione  sul tema fondamentale, e cioè che oggi non

            dovrebbero entrare in carcere non solo quelli destinati a stazionarvi solo temporaneamente, ma

            molti di quelli che vi si trovano più o meno stabilmente ristretti in attesa di giudizio definitivo.

            Tornando all’oggetto  principale del decreto, che l’alternativa alla detenzione carceraria
            occasionale venga individuata nella custodia presso le camere di sicurezza della polizia

            giudiziaria è poi discutibile sotto diversi profili, da quello del rispetto della dignità umana (molte




            107   Che si avrà modo di analizzare in modo più approfondito nel paragrafo successivo.

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