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irriducibile degli stessi diritti fondamentali. Ma sotto altro prospettiva - più pregnante -
l’universo dei diritti inviolabili dell’individuo trova la propria sintesi nella finalità rieducativa
della pena. Infatti, non può esserci rieducazione - nella pluralità di accezioni cui la
giurisprudenza costituzionale si è riferita, nel tempo, con molteplicità di espressioni senza
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previo rispetto del limite invalicabile della dignità, alla luce del principio personalistico.
Proprio sul particolare atteggiarsi del rapporto “rieducazione-dignità”, la Corte
Costituzionale ha progressivamente abbandonato la concezione polifunzionale della pena,
affermando che - «non si può prescindere dalla valutazione di comportamenti che rivelino la acquisita
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consapevolezza, da parte del reo, dei valori fondamentali della vita sociale». Valori, fra i quali «deve
evidentemente annoverarsi - ed in posizione prioritaria - la solidarietà sociale, la quale richiede l’adempimento di
doveri che l’art. 2 della Costituzione definisce inderogabili».
Dunque, l’art. 2 della Costituzione è il termometro della dignità, la cui restitutio in integrum,
anche nella coazione del carcere, è garantita dalla rieducazione. Il sintomo più evidente di tale
processo è il riconoscimento, da parte del detenuto, dei propri doveri inderogabili di solidarietà
sociale: cioè, il riconoscimento dell’altrui dignità.
«L’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi, del ravvedimento improntato alla revisione
delle motivazioni che avevano indotto il condannato a perseguire scelte criminali e, infine, del progressivo
abbandono dei disvalori sui quali tali scelte si fondavano», (sentenza n. 352 del 1991) trova, insomma,
un sintomo univoco nella riscoperta dell’altrui dignità ed attraverso il riconoscimento di propri
doveri sociali inderogabili. Ed è, questa, la condizione per il riconoscimento e il rispetto ad un
tempo della propria dignità, da parte del detenuto.
Come ancora di recente è stato ribadito dalla Corte, «dal primato della persona umana, proprio
del vigente ordinamento costituzionale, discende, come necessaria conseguenza, che i diritti fondamentali trovano
nella condizione di coloro i quali sono sottoposti ad una restrizione della libertà personale i limiti ad essa
inerenti, connessi alle finalità proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione» . Si
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è progressivamente sviluppata una tutela dei diritti fondamentali lungo due direttrici
complementari: da un lato, il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità; dall’altro, il
riconoscimento positivo di tali diritti in favore dei detenuti.
103 «Reinserimento nell’ordine sociale» (sentenza n. 168 del 1972); «reinserimento del reo nel contesto economico
e sociale» (sentenza n. 126 del 1984); «reinserimento nel corpo sociale» (sentenza n. 274 del 1983);
«risocializzazione» (sentenza n. 450 del 1998); «ravvedimento» o «recupero sociale» (sentenza n. 271 del 1998);
«riadattamento alla vita sociale» (sentenza n. 204 del 1974); acquisizione di «valori fondamentali della vita
sociale» (sentenza n. 138 del 2001)
104 Sentenza n. 138 del 2001.
105 Così la sentenza n. 341 del 2006 in tema di reclami dei detenuti in materia di lavoro.
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