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irriducibile degli stessi diritti fondamentali.  Ma  sotto altro prospettiva  -  più  pregnante  -

            l’universo dei diritti inviolabili dell’individuo trova la propria sintesi  nella finalità rieducativa
            della pena. Infatti, non può esserci rieducazione  -  nella pluralità di accezioni cui la

            giurisprudenza costituzionale si è riferita, nel tempo, con molteplicità di espressioni  senza
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            previo rispetto del limite invalicabile della dignità, alla luce del principio personalistico.

                  Proprio sul particolare atteggiarsi del rapporto  “rieducazione-dignità”, la Corte
            Costituzionale ha progressivamente abbandonato la concezione  polifunzionale della pena,

            affermando  che - «non si può prescindere dalla valutazione di comportamenti che rivelino la acquisita
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            consapevolezza, da parte  del reo, dei valori fondamentali della vita  sociale».  Valori, fra i quali «deve

            evidentemente annoverarsi - ed in posizione prioritaria - la solidarietà sociale, la quale richiede l’adempimento di
            doveri che l’art. 2 della Costituzione definisce inderogabili».

                  Dunque, l’art. 2 della Costituzione è il termometro della dignità, la cui restitutio in integrum,

            anche nella coazione del carcere, è garantita dalla rieducazione. Il sintomo più evidente di tale
            processo è il riconoscimento, da parte del detenuto, dei propri doveri inderogabili di solidarietà

            sociale: cioè, il riconoscimento dell’altrui dignità.

                  «L’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi, del ravvedimento improntato alla revisione

            delle  motivazioni  che  avevano  indotto  il  condannato  a  perseguire  scelte  criminali  e,  infine,  del  progressivo

            abbandono dei disvalori sui quali tali scelte si fondavano», (sentenza n. 352 del 1991) trova, insomma,
            un sintomo univoco nella riscoperta dell’altrui dignità ed attraverso il riconoscimento di propri

            doveri sociali inderogabili. Ed è, questa, la condizione per il riconoscimento e il rispetto ad un

            tempo della propria dignità, da parte del detenuto.
                  Come ancora di recente è stato ribadito dalla Corte, «dal primato della persona umana, proprio

            del vigente ordinamento costituzionale, discende, come necessaria conseguenza, che i diritti fondamentali trovano

            nella condizione di coloro i quali sono  sottoposti ad  una restrizione della libertà personale i limiti ad essa

            inerenti, connessi alle finalità proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione» . Si
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            è progressivamente  sviluppata una  tutela  dei diritti fondamentali lungo due direttrici
            complementari: da un lato, il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità; dall’altro, il

            riconoscimento positivo di tali diritti in favore dei detenuti.



            103   «Reinserimento nell’ordine sociale» (sentenza n. 168 del 1972); «reinserimento del reo nel contesto economico
               e sociale» (sentenza n. 126 del 1984); «reinserimento nel corpo  sociale»  (sentenza n. 274 del 1983);
               «risocializzazione» (sentenza n. 450 del 1998); «ravvedimento» o «recupero sociale» (sentenza n. 271 del 1998);
               «riadattamento alla vita sociale» (sentenza n. 204 del 1974); acquisizione di «valori fondamentali della vita
               sociale» (sentenza n. 138 del 2001)
            104   Sentenza n. 138 del 2001.
            105   Così la sentenza n. 341 del 2006 in tema di reclami dei detenuti in materia di lavoro.

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