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CAPITOLO IV
Il rispetto della dignità umana nel trattamento dei detenuti
1. La dignità del detenuto nella Costituzione
Quando si discute su come “difendere Abele e recuperare Caino” occorre ricordare che
anche per Caino, quando espia la pena, valgono il principio della pari dignità sociale sancito
dalla nostra Carta fondamentale ed il principio personalistico, che in essa è postulato diffuso.
V’è fra questi due principi una sinergia intensa, che lega il fondamento ultimo del valore di
eguaglianza - vale a dire, la dignità della persona, quale suo nucleo irriducibile ed insopprimibile
ed unico tramite per il reciproco riconoscimento della comune umanità - al principio dell’uomo
“sempre come fine e mai come mezzo” .
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Tuttavia, uno sguardo anche superficiale alla quotidianità del pianeta carcere, dimostra
con drammatica evidenza quanta distanza vi sia fra quei princìpi e la realtà della pena detentiva.
Il contrasto fra gli obiettivi teorici - quelli proposti dall’articolo 27 della Costituzione - e la realtà
è ancor più bruciante, perché segue ad una “rivoluzione promessa” del sistema carcerario. È una
rivoluzione scandita da una serie di tappe importanti: la riforma dell’ordinamento penitenziario
nel 1975; la legge Gozzini nel 1986; il nuovo regolamento penitenziario nel 2000; da ultimo, la
Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulle regole penitenziarie nel 2006, quest’ultima
mirante ad un concreto rispetto della dignità e all’ umanizzazione del trattamento.
Le previsioni specifiche della Raccomandazione, adottata dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa l’11 gennaio 2006, sono inserite in un più ampio contesto di principi
generali e sono lì a ricordarci, fra le altre cose, che non vi può essere dignità senza il rispetto
delle condizioni minime di vivibilità all’interno del carcere , inderogabili «anche in caso
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sovraffollamento carcerario».
Ma è una rivoluzione che nasce altresì nel contesto dei numerosi interventi della Corte
Costituzionale in tema di funzione della pena, nonché di garanzia della dignità e dei diritti
fondamentali dei detenuti. Anche per la persona detenuta vale il principio della pari dignità
101 Intervento conclusivo del Presidente emerito della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick, al corso
“Diritti dei detenuti e Costituzione” - Università degli Studi Roma Tre, 6 dicembre 2011.
102 V., fra gli altri, l’art. 18, par. 1: «I locali di detenzione… devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità
umana e, per quanto possibile della vita privata, e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di
sanità e di igiene».
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