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CAPITOLO IV

                            Il rispetto della dignità umana nel trattamento dei detenuti




            1.    La dignità del detenuto nella Costituzione


                  Quando si discute su come “difendere Abele e recuperare Caino” occorre ricordare che

            anche per Caino, quando espia la pena, valgono il principio della pari dignità sociale sancito

            dalla nostra Carta fondamentale ed il principio personalistico, che in essa è postulato diffuso.

            V’è fra questi due principi una sinergia intensa, che lega il fondamento ultimo del valore di
            eguaglianza - vale a dire, la dignità della persona, quale suo nucleo irriducibile ed insopprimibile

            ed unico tramite per il reciproco riconoscimento della comune umanità - al principio dell’uomo

            “sempre come fine e mai come mezzo” .
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                  Tuttavia, uno sguardo  anche superficiale alla quotidianità  del pianeta carcere, dimostra

            con drammatica evidenza quanta distanza vi sia fra quei princìpi e la realtà della pena detentiva.

            Il contrasto fra gli obiettivi teorici - quelli proposti dall’articolo 27 della Costituzione - e la realtà

            è ancor più bruciante, perché segue ad una “rivoluzione promessa” del sistema carcerario. È una

            rivoluzione scandita da una serie di tappe importanti: la riforma dell’ordinamento penitenziario
            nel 1975; la legge Gozzini nel 1986; il nuovo regolamento penitenziario nel 2000; da ultimo, la

            Raccomandazione  del  Consiglio  d’Europa  sulle regole  penitenziarie  nel  2006,  quest’ultima

            mirante ad un concreto rispetto della dignità e all’ umanizzazione del trattamento.
                  Le previsioni  specifiche  della  Raccomandazione,  adottata  dal Comitato dei  Ministri del

            Consiglio  d’Europa  l’11  gennaio  2006,  sono  inserite  in  un  più  ampio  contesto  di  principi

            generali e sono lì a ricordarci, fra le altre cose, che non vi può essere dignità senza il rispetto

            delle condizioni  minime di vivibilità all’interno del carcere , inderogabili «anche in caso
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            sovraffollamento carcerario».
                  Ma è una rivoluzione che nasce altresì nel contesto dei numerosi interventi della Corte

            Costituzionale in tema di funzione  della pena, nonché di  garanzia  della dignità e dei diritti

            fondamentali dei detenuti. Anche per la  persona detenuta vale il principio della pari dignità



            101   Intervento conclusivo del Presidente emerito della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick, al corso
               “Diritti dei detenuti e Costituzione” - Università degli Studi Roma Tre, 6 dicembre 2011.
            102   V., fra gli altri, l’art. 18, par. 1: «I locali di detenzione… devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità
               umana e, per quanto possibile della vita privata, e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di
               sanità e di igiene».

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