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dell’imputato durante il processo». I giudici della Consulta hanno, infatti, sostenuto che «le

            finalità della custodia  preventiva, che non  possono in alcun  modo risolversi in anticipata
            espiazione di pena, sono segnate da esigenze di carattere cautelare, rispetto a ragioni di giustizia

            penale che per la durata del  processo penale sarebbero  pregiudicate ove non potesse

            cautelativamente provvedersi anche  prima della sentenza definitiva», e sotto questo  profilo

            hanno concluso  che «non vi è  sostanziale differenza fra  esigenze  “strettamente inerenti al
            processo”, ed altre che comunque abbiano fondamento nei fatti per cui è processo, posto che

            anche la tutela di queste ultime abbia rilievo costituzionale, e giustifichi quindi il sacrificio della

            libertà personale dell’imputato».

                  In tal modo, verrebbe fondamentalmente respinto l’orientamento dottrinale secondo cui è
            possibile legittimare la restrizione personale  preventiva solo nella  prospettiva di garantire

            l’esecuzione della pena  e l’acquisizione delle  prove, con esclusione  di qualsiasi riferimento a

            funzioni di prevenzione speciale o generale ovvero a funzioni in qualche modo collegate alla
            pericolosità dell’imputato. In precedenza, del resto, si era anche sostenuto, sempre nella

            giurisprudenza costituzionale, che «non si può escludere che la legge possa (entro i limiti, non

            insindacabili, di ragionevolezza) presumere che la persona accusata di reato particolarmente

            grave e colpita da sufficienti indizi di colpevolezza, sia in condizione di porre in pericolo quei

            beni a tutela dei quali  la detenzione preventiva viene predisposta»: insomma, «la finalità di
            prevenzione speciale non potrebbe essere più apertamente proclamata».

                  In realtà, però, il problema non è volere negare la rilevanza delle istanze di difesa sociale,

            che sono,  senza dubbio, «una componente ontologicamente  necessaria  di ogni  società
            organizzata»; bensì, la questione è che, una volta «individuata la necessità della prevenzione,

            resta ancora da  dimostrare se e attraverso quali forme la Costituzione italiana abbia inteso

            legittimarla ».
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            100   F. BRICOLA, Forme di tutela «ante delictum» e profili costituzionali della prevenzione, in Id., POLITICA CRIMINALE E
               SCIENZA DEL DIRITTO PENALE, Bologna, 1997, 74-75.

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