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dell’imputato durante il processo». I giudici della Consulta hanno, infatti, sostenuto che «le
finalità della custodia preventiva, che non possono in alcun modo risolversi in anticipata
espiazione di pena, sono segnate da esigenze di carattere cautelare, rispetto a ragioni di giustizia
penale che per la durata del processo penale sarebbero pregiudicate ove non potesse
cautelativamente provvedersi anche prima della sentenza definitiva», e sotto questo profilo
hanno concluso che «non vi è sostanziale differenza fra esigenze “strettamente inerenti al
processo”, ed altre che comunque abbiano fondamento nei fatti per cui è processo, posto che
anche la tutela di queste ultime abbia rilievo costituzionale, e giustifichi quindi il sacrificio della
libertà personale dell’imputato».
In tal modo, verrebbe fondamentalmente respinto l’orientamento dottrinale secondo cui è
possibile legittimare la restrizione personale preventiva solo nella prospettiva di garantire
l’esecuzione della pena e l’acquisizione delle prove, con esclusione di qualsiasi riferimento a
funzioni di prevenzione speciale o generale ovvero a funzioni in qualche modo collegate alla
pericolosità dell’imputato. In precedenza, del resto, si era anche sostenuto, sempre nella
giurisprudenza costituzionale, che «non si può escludere che la legge possa (entro i limiti, non
insindacabili, di ragionevolezza) presumere che la persona accusata di reato particolarmente
grave e colpita da sufficienti indizi di colpevolezza, sia in condizione di porre in pericolo quei
beni a tutela dei quali la detenzione preventiva viene predisposta»: insomma, «la finalità di
prevenzione speciale non potrebbe essere più apertamente proclamata».
In realtà, però, il problema non è volere negare la rilevanza delle istanze di difesa sociale,
che sono, senza dubbio, «una componente ontologicamente necessaria di ogni società
organizzata»; bensì, la questione è che, una volta «individuata la necessità della prevenzione,
resta ancora da dimostrare se e attraverso quali forme la Costituzione italiana abbia inteso
legittimarla ».
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100 F. BRICOLA, Forme di tutela «ante delictum» e profili costituzionali della prevenzione, in Id., POLITICA CRIMINALE E
SCIENZA DEL DIRITTO PENALE, Bologna, 1997, 74-75.
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